La domanda con cui il gestore di un impianto di distribuzione di carburanti chiede alla compagnia petrolifera che lo rifornisce in esclusiva il pagamento delle differenze sui margini di gestione, assumendo che l’impianto debba essere classificato come autostradale e non come impianto della viabilità ordinaria, con conseguente applicazione di un diverso accordo collettivo di categoria, esula dalla competenza per materia della sezione specializzata in materia di impresa, perché la causa petendi si fonda sulla qualificazione dell’impianto e sull’individuazione dell’accordo collettivo applicabile e non sulla violazione delle disposizioni dei titoli dal I al IV della l. n. 287 del 1990 [gestore di un’area di servizio su una tangenziale, aperta 24 ore su 24, che lamentava l’applicazione dei margini previsti per la rete ordinaria e chiedeva oltre un milione di euro; declinatoria di competenza in favore del tribunale ordinario territorialmente competente].
La competenza delle sezioni specializzate in materia di impresa per le controversie relative alla violazione della normativa antitrust nazionale, prevista dall’art. 3 del d.lgs. n. 168 del 2003, riguarda le azioni di nullità e di risarcimento del danno e le relative azioni cautelari di cui all’art. 33, comma 2, l. n. 287 del 1990, e non si estende alla controversia tra gestore e compagnia petrolifera in cui non siano in discussione l’efficacia regolamentativa degli accordi collettivi nazionali nel rapporto tra le parti o la loro prevalenza sui contratti individuali, né l’imposizione di condizioni contrattuali ingiustificatamente gravose ai sensi dell’art. 3 l. n. 287 del 1990, ma soltanto la classificazione dell’impianto.
L’ordinanza che dichiara l’incompetenza del giudice adito deve contenere la pronuncia sulle spese, perché chiude il processo davanti a lui, e il riferimento alla sentenza contenuto nell’art. 91, comma 1, c.p.c. va inteso come riferito al provvedimento che chiude il processo davanti al giudice che lo pronuncia.