La controversia relativa alla revoca dell’amministratore di s.r.l. e al risarcimento danni, fondata su rapporti tra organi sociali e società, deve essere devoluta ad arbitrato rituale se lo statuto sociale contiene apposita clausola compromissoria. L’accettazione dell’incarico da parte dell’amministratore comporta l’automatica adesione alla clausola, anche se questi non sia socio e la proposizione di domande riconvenzionali non implica rinuncia all’eccezione di compromesso. In presenza di tempestiva eccezione, il giudice ordinario deve dichiarare la propria incompetenza, assegnando alle parti termine per la riassunzione dinanzi all’arbitro predisposto statutariamente.