La clausola compromissoria dello statuto di società consortile che devolve ad arbitri le controversie fra i soci e la società in dipendenza di affari sociali e dell’interpretazione o esecuzione dello statuto si applica anche alla domanda con cui la curatela del fallimento della società chiede al socio il pagamento delle spese di gestione e manutenzione delle strutture comuni sostenute dopo la dichiarazione di fallimento, perché tali spese, al pari di quelle anteriori, costituiscono oneri consortili dovuti dai soci in base allo statuto e non trovano la loro fonte nell’obbligo gestorio gravante sulla curatela nella liquidazione dell’attivo [società consortile a responsabilità limitata fallita che gestiva un centro con strutture comuni; socio già promissario acquirente di moduli immobiliari del centro; oneri ingiunti per euro 12.853,22, di cui euro 10.825,17 maturati dopo il fallimento per assicurazioni, utenze, vigilanza, manutenzione, pulizia e personale].
La clausola compromissoria statutaria che, per il suo tenore letterale di portata generale, si applica a qualunque controversia fra i soci e la società derivante da affari sociali e dall’interpretazione o esecuzione dello statuto e dei suoi allegati comprende la controversia relativa al debito del socio per il mancato pagamento degli oneri consortili.
La clausola compromissoria contenuta nello statuto della società consortile è opponibile al fallimento della società che agisce contro il socio per il pagamento degli oneri consortili.
L’accertamento che la clausola compromissoria statutaria copre l’intero credito azionato in via monitoria comporta la declaratoria di incompetenza del tribunale sull’intera domanda, con la conseguente conferma della revoca del decreto ingiuntivo e la caducazione della condanna al pagamento pronunciata per la parte di credito ritenuta estranea alla clausola.