La controversia promossa dal socio di s.r.l. avverso le deliberazioni che dispongono e ratificano la vendita di un immobile sociale a un prezzo asseritamente inferiore al valore di mercato attiene alla lesione di diritti patrimoniali del socio, e quindi a diritti disponibili, ed è compromettibile in arbitri in forza della clausola compromissoria statutaria, perché sono indisponibili, e perciò sottratte agli arbitri ai sensi dell’art. 806 c.p.c., soltanto le controversie relative all’impugnazione di deliberazioni aventi oggetto illecito o impossibile, che danno luogo a nullità rilevabili d’ufficio [socio di s.r.l. che impugna le delibere del consiglio di amministrazione di messa in vendita di un immobile sociale per 700.000 euro, a fronte di un valore da lui stimato in oltre un milione, e la successiva delibera assembleare di ratifica, deducendo lo svuotamento della società; clausola statutaria espressamente qualificata come arbitrato irrituale; improponibilità delle domande confermata].
Quando la clausola compromissoria statutaria qualifica espressamente l’arbitrato come irrituale, il dato testuale è decisivo ai fini della qualificazione e grava sul socio che ne sostiene la natura rituale l’onere di fornire gli elementi idonei a dimostrarla, sicché, in mancanza, la domanda proposta davanti al giudice ordinario è improponibile.
La nullità della clausola compromissoria statutaria per violazione dell’art. 808-ter c.p.c., fondata sulla mancata indicazione della deroga all’art. 824-bis c.p.c. e della decisione degli arbitri secondo equità, è inammissibile se dedotta per la prima volta in appello sulla base di fatti costitutivi non allegati in primo grado, perché le nullità negoziali non rilevate d’ufficio in primo grado sono rilevabili in sede di impugnazione solo a condizione che i relativi fatti costitutivi siano stati ritualmente allegati dalle parti.
Il giudice che, a fronte dell’eccezione di incompetenza fondata sull’esistenza di una clausola compromissoria statutaria, qualifica la clausola come arbitrato irrituale e dichiara improponibile la domanda decide su un’eccezione esplicitamente sollevata e non incorre in ultrapetizione, perché spetta al giudice qualificare la clausola invocata e trarre dalla sua validità le dovute conseguenze.
La riunione di giudizi aventi ad oggetto l’impugnazione di deliberazioni sociali connesse in quanto relative alla medesima vicenda sostanziale è opportuna e, in assenza di lesione del diritto di difesa, non determina un vizio della sentenza deducibile in appello, perché anche dopo la riunione i processi restano formalmente separati e la parte di uno di essi non diviene parte dell’altro.
La morte della parte costituita determina l’interruzione del processo, ai sensi dell’art. 300 c.p.c., solo se l’evento è dichiarato dal suo difensore, sicché è irrilevante l’istanza di interruzione proposta dal difensore di un’altra parte quando il difensore della parte deceduta non abbia dichiarato l’evento e abbia anzi proseguito l’attività difensiva depositando le memorie conclusionali.
L’inosservanza dell’obbligo di astensione determina la nullità del provvedimento solo quando il componente del collegio abbia nella causa un interesse proprio e diretto che lo ponga nella qualità di parte, ai sensi dell’art. 51, n. 1, c.p.c., mentre in ogni altra ipotesi, compresa la grave inimicizia che si assume derivata da un esposto disciplinare presentato dalla parte contro i giudici, rileva solo come motivo di ricusazione, la cui mancata proposizione nei termini e nelle forme di legge preclude di far valere il vizio in sede di impugnazione.
La concisa esposizione dello svolgimento del processo e dei fatti rilevanti della causa è un requisito da apprezzare in funzione dell’intelligibilità della decisione, sicché la sua carenza determina la nullità della sentenza ai sensi dell’art. 161 c.p.c. solo quando non sia possibile individuare gli elementi di fatto considerati o presupposti nella decisione.
L’eventuale nullità della notificazione della sentenza è irrilevante quando l’impugnazione sia stata comunque proposta nel termine breve di cui all’art. 325 c.p.c., perché la tempestiva impugnazione sana il vizio.
Il motivo di appello che lamenta la liquidazione delle spese oltre i limiti tariffari è generico, e va respinto, se non indica quali voci tariffarie sarebbero state violate e quale sarebbe stata la misura corretta della liquidazione, mentre il deposito delle memorie di cui all’art. 183, comma 6, c.p.c. giustifica la liquidazione del compenso per la fase istruttoria o di trattazione.