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Tribunale di Catanzaro, 29 Luglio 2024, n. 1548/2024

Clausole di prelazione statutaria e parasociale: conseguenze della violazione e modalità della denuntiatio

Tribunale di Catanzaro, 29 Luglio 2024, n. 1548/2024
Clausole di prelazione statutaria e parasociale: conseguenze della violazione e modalità della denuntiatio

L’alienazione di quote sociali in spregio ad una clausola di prelazione statutaria è valida ma relativamente inefficace nei confronti della società, la quale è tenuta a non considerare socio il soggetto che abbia acquistato la quota sociale sulla base di un atto posto in essere in violazione della clausola di prelazione. Al contrario, l’alienazione in violazione di clausola limitativa della circolazione di natura parasociale comporterà la sola responsabilità del socio alienante (inadempiente rispetto al patto parasociale), senza che sia ravvisabile alcuna conseguenza sul piano dell’organizzazione sociale.

La denunciato (ossia l’inoltro ai soci della proposta contrattuale rivolta ai sensi dell’art. 1326 c.c. al terzo cessionario) deve contenere tutte le condizioni contrattuali stabilite con il terzo, con conseguente onere di forma se il contratto rientra tra le ipotesi previste dall’art. 1350 c.c. I soci, infatti, devono essere messi in condizione di acquisire la piena consapevolezza dell’affare e di valutare la convenienza dell’esercizio della prelazione; esigenza che deve essere soddisfatta per mezzo di un’indicazione analitica di tutti gli elementi della proposta.

Data Sentenza: 29/07/2024
Carica: Giudice Monocratico
Giudice: Maria Concetta Belcastro
Relatore: Francesca Rinaldi
Registro: RG 3572 / 2018
Allegato:
Stampa Massima
Data: 03/04/2025
Massima a cura di: Gabriele Azoti
Gabriele Azoti

Laureato in Giurisprudenza all'Università Bocconi di Milano con una tesi in diritto societario. Avvocato presso GA-Alliance, dipartimento Corporate M&A e Capital Markets

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