Nel giudizio di scioglimento di una società in accomandita semplice per sopravvenuta impossibilità di conseguire l’oggetto sociale, è legittima la compensazione integrale delle spese quando entrambi i soci abbiano chiesto l’accertamento della causa di scioglimento e la conseguente pronuncia, divergendo soltanto sull’imputazione all’uno o all’altro della responsabilità per il mancato raggiungimento dello scopo sociale e per la mancata collaborazione allo scioglimento consensuale, perché in tal caso nessuna delle parti può dirsi totalmente vittoriosa e la questione della responsabilità resta estranea all’oggetto del giudizio, limitato all’esistenza della causa di scioglimento [socio accomandante che lamentava la condotta omissiva della socia accomandataria, la quale non aveva redatto i bilanci né acconsentito allo scioglimento volontario, e che ne chiedeva la condanna alle spese per avere reso necessario il giudizio].