L’importazione nello Spazio economico europeo di prodotti originali contrassegnati dal marchio ma destinati dal titolare al mercato statunitense costituisce violazione del marchio, non operando il principio di esaurimento, quando non sia provato il consenso del titolare all’immissione in commercio nello Spazio economico europeo, consenso che deve provenire da soggetti muniti di poteri idonei a esprimerlo e non può desumersi dalla conoscenza, da parte del titolare, degli intermediari che avevano ceduto i prodotti agli importatori [titolare statunitense di un marchio notorio di abbigliamento e licenziataria europea contro due società importatrici e una rete di dettaglianti estranei al sistema di distribuzione selettiva].
Il rivenditore professionale che acquista dagli importatori paralleli prodotti recanti le etichette e il prezzo in dollari tipici del mercato extraeuropeo, privi dell’etichetta che contraddistingue i canali di distribuzione selettiva, a prezzi notevolmente inferiori a quelli praticati ai rivenditori autorizzati, e li rivende sapendo di non essere inserito nella rete distributiva del titolare, concorre nella violazione del diritto di vietare ai terzi l’immissione in commercio dei prodotti contrassegnati dal marchio previsto dall’art. 20, comma 2, c.p.i. e non può invocare la propria buona fede, tanto più se in passato sia stato distributore ufficiale del titolare.
L’art. 125 c.p.i. stabilisce i criteri di calcolo del risarcimento del danno e non è limitato alla contraffazione del marchio, sicché si applica anche alla violazione derivante dall’importazione parallela non autorizzata; in un sistema di vendita a catena gli utili conseguiti dagli importatori possono costituire il parametro generale per quantificare anche il danno cagionato dai rivenditori al dettaglio, ai quali va imputata una quota commisurata alla percentuale dei prodotti da ciascuno detenuti o venduti.
Il titolare del marchio e il licenziatario per il territorio europeo sono legittimati cumulativamente all’azione risarcitoria per l’importazione parallela non autorizzata, perché solo il titolare può prestare il consenso all’importazione, consenso che ha un proprio valore economico, e il licenziatario subisce un pregiudizio autonomo dalla stessa condotta, anche in considerazione della confusione generata nel consumatore dall’immissione sul mercato europeo di prodotti destinati, per le loro caratteristiche, al mercato extraeuropeo.
Il giudice del merito può utilizzare come elementi indiziari le risultanze della descrizione eseguita in sede cautelare, anche se svolta in assenza di alcune delle parti, quando queste, nel successivo e autonomo giudizio di merito, abbiano potuto esercitare pienamente il diritto di difesa, e la relativa eccezione di inutilizzabilità proposta per la prima volta in appello è tardiva.
Il rigetto dell’eccezione di difetto di legittimazione attiva può essere implicito nell’accoglimento della domanda che necessariamente ne presuppone la valutazione.