Le fotografie che riproducono opere artigianali sono tutelate soltanto come fotografie semplici ai sensi degli artt. 87 ss. l. 633/1941, e non come opere fotografiche ai sensi dell’art. 2, n. 7, l. 633/1941, quando l’apporto del fotografo si limita alla riproduzione dell’oggetto senza una peculiare interpretazione soggettiva e senza un apporto di originalità, perché la creatività delle opere ritratte non si trasmette alle fotografie che le riproducono e la sola qualità tecnica dell’immagine, anche quando la renda particolarmente apprezzabile, non integra l’atto creativo richiesto per la tutela autorale [diciotto fotografie digitali di pannelli di piastrelle in ceramica dipinte a mano, realizzate dal titolare di un’impresa di commercio di ceramiche artistiche e pubblicate senza autorizzazione sul sito internet e sulla pagina social di un’altra impresa].
La riproduzione di fotografie semplici prive delle indicazioni prescritte dall’art. 90, comma 1, l. 633/1941 è abusiva quando le immagini, alcune delle quali recanti il marchio del titolare, siano presenti soltanto sui siti internet di quest’ultimo e vengano prelevate per pubblicizzare l’attività d’impresa di chi le riproduce, perché tali circostanze impongono di munirsi della preventiva autorizzazione del titolare e la semplice presenza in rete della fotografia senza indicazione dell’autore non consente di presumere che essa sia di pubblico dominio.
Il titolare del sito internet e della pagina social su cui sono pubblicate senza autorizzazione fotografie altrui risponde della violazione dei diritti sulle fotografie anche se la creazione del sito e la gestione della comunicazione pubblicitaria sono state affidate ad agenzie esterne, perché spetta a lui ottenere il previo consenso del titolare per l’utilizzo delle immagini.
L’agenzia incaricata di curare la pubblicazione di contenuti promozionali sui profili social del committente risponde in solido con quest’ultimo della riproduzione non autorizzata di fotografie altrui, anche quando il materiale fotografico le sia stato fornito dal committente, perché è tenuta ad accertarsi che il committente abbia ottenuto la preventiva autorizzazione del titolare.
Il danno da riproduzione non autorizzata di fotografie semplici, in mancanza di elementi forniti dal titolare per la determinazione del prezzo del consenso, può essere liquidato in via equitativa in un importo forfettario per ciascuna fotografia, aumentato in considerazione della persistenza delle immagini sul sito internet e sulla pagina social dell’autore della violazione.
La paternità di fotografie digitali può essere desunta da una consulenza tecnica di parte che, incrociando i dati dei singoli file con le caratteristiche degli apparecchi utilizzati per gli scatti, ne attribuisca la realizzazione al titolare di tali apparecchi, unitamente alla presenza del suo marchio su alcune immagini e alla loro pubblicazione sui suoi siti internet.
L’ordinamento distingue le opere fotografiche di cui all’art. 2, n. 7, l. 633/1941, che godono della piena tutela del diritto d’autore, le fotografie semplici di cui all’art. 87 l. 633/1941, che godono di una tutela più limitata nella durata ventennale e nel contenuto, non comprensivo del diritto morale d’autore, e le fotografie meramente documentali di cui all’art. 87, comma 2, l. 633/1941, che non sono tutelate dal diritto d’autore.
La fotografia è creativa, e merita la tutela delle opere fotografiche, quando è espressione di un’attività intellettuale prevalente rispetto alla tecnica materiale e lascia trasparire l’apporto personale del fotografo, desumibile dalla valorizzazione degli effetti ottenibili con l’apparecchio, come inquadratura, prospettiva e cura della luce, o dalla scelta del soggetto, sì da trasmettere un messaggio ulteriore rispetto alla visione oggettiva del dato fotografato, essendo sufficiente un atto creativo anche minimo.
L’art. 158 l. 633/1941 prevede, nella cornice della liquidazione equitativa del danno, due criteri alternativi, quello degli utili realizzati in violazione del diritto, connotato anche da una funzione sanzionatoria, e quello del prezzo del consenso, che rappresenta la soglia minima della liquidazione.