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Corte d'appello di Venezia, 14 Marzo 2024, n. 531/2024

Compensazione tra debito del socio per decimi non versati e credito verso la società

Corte d'appello di Venezia, 14 Marzo 2024, n. 531/2024
Compensazione tra debito del socio per decimi non versati e credito verso la società

Il debito del socio per i decimi del capitale sottoscritto alla costituzione e non versati può estinguersi per compensazione con un credito pecuniario dello stesso socio verso la società [di progetto], perché nessuna norma vieta tale compensazione ai sensi dell’art. 1246, n. 5, c.c. e la compensazione tra crediti pecuniari non modifica l’oggetto del conferimento, che resta in denaro, ma solo le modalità di estinzione dell’obbligo di conferire, senza alterare la consistenza del patrimonio sociale, salvo il versamento del venticinque per cento del capitale iniziale, che deve essere contestuale alla costituzione.

Il debitore ceduto può opporre in compensazione all’assuntore del concordato, che fa valere i crediti rinvenuti nell’attivo [della società in amministrazione straordinaria], il proprio controcredito verso il cedente, perché l’assuntore si pone nella medesima posizione sostanziale della procedura, l’art. 1248, comma 1, c.c. non opera se il debitore non ha accettato la cessione, e la limitazione della responsabilità dell’assuntore ai crediti ammessi al passivo non impedisce l’eccezione, che non estende tale responsabilità ma incide sulla realizzabilità dell’attivo assunto.

Per far valere la compensazione al solo fine di paralizzare la pretesa di pagamento non è necessaria l’insinuazione al passivo del controcredito, che è richiesta soltanto per ottenere il pagamento della differenza tra il controcredito e il minore debito.

Il credito del socio per prestazioni eseguite nell’interesse della società [nell’ambito di un’associazione temporanea di imprese] non è postergato ai sensi dell’art. 2467 c.c., perché non deriva da un finanziamento, e il creditore che indugia nel richiedere il pagamento non compie un finanziamento.

La società non può opporre ai sensi dell’art. 1460 c.c. l’inadempimento dell’obbligo di finanziarla assunto dal socio con un patto parasociale, perché controparti del patto sono gli altri paciscenti, e comunque l’obbligo non è più attuale se il socio è stato dichiarato insolvente.

Le fatture registrate nel libro giornale della società debitrice e i debiti iscritti nei bilanci regolarmente approvati provano il credito ai sensi dell’art. 2709 c.c.

Data Sentenza: 14/03/2024
Carica: Presidente | Relatore
Giudice: Alessandro Rizzieri
Registro: RG 1631 / 2023
Allegato:
Stampa Massima
Data: 25/10/2026
Massima a cura di: Prof. Paolo Flavio Mondini
Prof. Paolo Flavio Mondini

Fondatore e responsabile scientifico del progetto di Giurisprudenza delle Imprese, il prof. Paolo Flavio Mondini è Associato di Diritto commerciale e bancario presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Piacenza. Autore di monografie e articoli in materia di diritto societario e industriale, svolge attività di ricerca in Italia e all'estero. E' Managing Partner di Mondini Bonora Ginevra (https://mbg.legal/professionisti/paolo-flavio-mondini/) e avvocato in Milano specializzato in contenzioso e operazioni straordinarie.

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