Il socio e procuratore [delegato dall’amministratore unico a operare sul conto corrente di una s.r.l.] che preleva denaro dal conto della società senza dimostrarne l’impiego per il pagamento dei debiti sociali risponde verso la società a titolo di responsabilità extracontrattuale, e non di ripetizione dell’indebito ai sensi dell’art. 2033 c.c., per essersi appropriato del denaro o per aver concorso con l’amministratore agli atti distrattivi, anche se abbia agito quale prestanome di quest’ultimo e con il suo accordo.
Il finanziamento del socio alla società può ritenersi provato quando risulti dallo stato patrimoniale prodotto dalla stessa società, che non spieghi tale annotazione contabile, e il relativo credito può essere opposto in compensazione al debito risarcitorio del socio.
In mancanza dell’esercizio dell’azione di regresso è superfluo accertare il rapporto interno tra il procuratore e l’amministratore ai fini della graduazione delle rispettive responsabilità per la distrazione del denaro sociale.