Il notaio che verbalizza la delibera di trasformazione di una società cooperativa in società a responsabilità limitata non risponde nei confronti dei fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione della mancata o insufficiente devoluzione del patrimonio effettivo. Il suo controllo, ai fini dell’iscrizione, è una verifica della conformità della deliberazione al modello legale, non un sindacato di merito, e non si estende alla fase extra-assembleare, sicché non è tenuto a verificare l’esistenza del provvedimento giudiziale di nomina dell’esperto previsto dall’art. 2545-undecies, secondo comma, c.c. né a controllare il contenuto della relazione di stima, e l’obbligo di devoluzione è un effetto automatico della delibera di trasformazione, che non richiede menzione nel verbale [trasformazione di cooperativa in s.r.l. deliberata sulla base di una stima del patrimonio redatta da un professionista incaricato dall’organo amministrativo anziché da un esperto designato dal tribunale, con devoluzione ai fondi mutualistici di un importo contestato come incongruo].
Il fondo mutualistico promosso dall’associazione di rappresentanza dalla quale la cooperativa è receduta prima della trasformazione, aderendo a un’altra associazione nazionale riconosciuta, non è legittimato a pretendere la devoluzione del patrimonio effettivo prevista dall’art. 2545-undecies c.c. L’art. 11 l. 59/1992 non consente l’iscrizione contemporanea della cooperativa a più fondi mutualistici, e la nuova adesione fa cessare automaticamente il rapporto con il fondo precedente dalla data di ammissione al nuovo fondo, salvi gli obblighi ancora pendenti verso il fondo originario.
Il credito dei fondi mutualistici alla devoluzione del patrimonio effettivo della cooperativa trasformata in società di capitali è un’obbligazione pecuniaria liquida ai sensi dell’art. 1182, terzo comma, c.c., perché il titolo ne stabilisce i criteri di determinazione. La relativa domanda può perciò essere proposta, ai sensi dell’art. 20 c.p.c., davanti al giudice del luogo in cui l’obbligazione deve essere eseguita (il domicilio del creditore), senza che rilevi la complessità dell’accertamento del suo ammontare, che riguarda il merito. Presso lo stesso giudice si radica per connessione anche la domanda risarcitoria proposta contro il notaio che ha verbalizzato la delibera di trasformazione.
La responsabilità del notaio che ha verbalizzato la delibera di trasformazione di una cooperativa non può essere affermata per violazione dell’obbligo di buona fede sulla base di una censura generica, in mancanza di prova che la delibera rientri tra quelle nulle ai sensi dell’art. 2379 c.c. e del nesso causale tra la condotta del professionista e il pregiudizio lamentato. Tale prova grava, ai sensi dell’art. 2697 c.c., su chi agisce in giudizio, e l’eventuale danno dei fondi mutualistici deriva dagli effetti costitutivi dell’iscrizione della delibera nel registro delle imprese e non dalla sua mera adozione.
Ai fini della devoluzione prevista dall’art. 2545-undecies c.c., il patrimonio effettivo della cooperativa trasformata in società di capitali va determinato secondo il valore attuale e non meramente contabile dei beni aziendali, facendo emergere i plusvalori latenti (avviamento, valori di mercato dei beni mobili e immobili, valori di realizzo dei crediti e di estinzione dei debiti), e da esso si deducono il capitale versato e rivalutato e i dividendi non ancora distribuiti alla data della trasformazione. Quando l’assenza di piani industriali, budget o previsioni gestionali impedisce di applicare criteri misti patrimoniali e reddituali, è corretto e prudenziale il metodo patrimoniale semplice, fondato sul patrimonio netto contabile rettificato.
Nella stima del patrimonio effettivo da devolvere ai fondi mutualistici è legittimo utilizzare e combinare più metodi di valutazione dell’azienda (patrimoniale semplice, patrimoniale complesso o misto), purché siano orientati allo scopo perseguito dall’art. 2545-undecies c.c.
La nullità della citazione per incertezza del petitum ai sensi dell’art. 164, quarto comma, c.p.c. ricorre solo quando l’oggetto della domanda, ricostruito alla luce dell’insieme delle indicazioni contenute nell’atto e nei documenti allegati, risulta assolutamente incerto, così da rendere effettivamente arduo approntare una linea di difesa. La nullità va esclusa quando le controparti hanno potuto difendersi compiutamente, anche sollevando eccezioni processuali.