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Tribunale di Brescia, 15 Luglio 2024, n. 3000/2024

Compenso dell’amministratore che rinuncia alle deleghe ordinarie in vista della cessione delle quote; riqualificazione della riconvenzionale come azione di responsabilità e onere della prova sulle spese personali

Tribunale di Brescia, 15 Luglio 2024, n. 3000/2024
Compenso dell’amministratore che rinuncia alle deleghe ordinarie in vista della cessione delle quote; riqualificazione della riconvenzionale come azione di responsabilità e onere della prova sulle spese personali

L’amministratore delegato che, in esecuzione degli accordi di cessione della propria partecipazione, rinunci all’esercizio disgiunto delle deleghe di ordinaria amministrazione ma conservi la carica, con i relativi doveri anche solo di controllo, e le deleghe di straordinaria amministrazione da esercitare congiuntamente, ha diritto alla parte fissa del compenso di consigliere e di amministratore munito di particolari cariche fino alla cessazione dall’ufficio, essendo irrilevante che nel periodo non siano stati compiuti atti di straordinaria amministrazione, poiché il compenso non è commisurato ai giorni di effettivo esercizio dei poteri.

La domanda riconvenzionale con cui la società chieda la restituzione delle somme pagate per forniture di beni asseritamente destinati a esigenze personali dell’amministratore, qualificata come regresso da delegazione di pagamento senza prova di un accordo di delegazione né di acquisti conclusi dall’amministratore in proprio, va riqualificata come azione di responsabilità per violazione dell’obbligo di conservare l’integrità del patrimonio sociale, con conseguente sospensione della prescrizione ex art. 2941, n. 7, c.c. durante la carica. In tale azione la società deve soltanto allegare l’inadempimento relativo all’utilizzo dei beni sociali, mentre grava sull’amministratore l’onere di dimostrarne l’impiego nell’attività d’impresa; la contabilizzazione delle spese tra i costi fiscalmente indeducibili non prova di per sé la loro destinazione a fini personali, e l’amministratore assolve il proprio onere dimostrando, anche con testimoni e documenti, che i beni erano omaggi e regalie a dipendenti, clienti e collaboratori [nella specie, vini, strenne natalizie, argenteria e un orologio per l’anniversario di servizio di un dirigente].

L’omessa specificazione, nelle fatture solo in parte contestate, dei singoli beni oggetto di appropriazione non determina la nullità della domanda ai sensi dell’art. 164 c.p.c. quando siano individuati i fornitori e le fatture, ma incide soltanto sul merito. La domanda subordinata di arricchimento senza causa è improponibile per difetto di sussidiarietà ex art. 2042 c.c. quando l’azione principale sia rigettata per carenza di prova e non per inesistenza ab origine del titolo.

Data Sentenza: 15/07/2024
Carica: Presidente
Giudice: Raffaele Del Porto
Relatore: Alessia Busato
Registro: RG 12654 / 2021
Allegato:
Stampa Massima
Data: 23/09/2026
Massima a cura di: Maddalena Vaiano
Maddalena Vaiano

Avvocato in Bologna - MP Associati Studio Legale

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