Rientra nella competenza della sezione specializzata in materia di impresa la controversia relativa al pagamento del corrispettivo residuo di un contratto di cessione di quote di s.r.l. e di crediti, trattandosi di procedimento “relativo al trasferimento delle partecipazioni sociali” ai sensi dell’art. 3, co. 2, lett. b), d.lgs. n. 168/2003, senza che assuma rilievo la circostanza che la domanda concerna il mero adempimento del prezzo e non incida direttamente sulla composizione soggettiva della società: l’orientamento restrittivo che limita la competenza delle sezioni specializzate alle cause che incidono sulla compagine sociale introduce un criterio discretivo non previsto dalla norma.
In caso di disconoscimento della sottoscrizione apposta su scrittura privata prodotta in copia, il mancato deposito dell’originale comporta l’impossibilità di procedere alla verificazione grafologica e determina la non utilizzabilità del documento ai fini della decisione, non potendo ritenersi attendibile un esame svolto su mere fotocopie.
Nell’opposizione a decreto ingiuntivo, che si converte in giudizio ordinario di cognizione, la parte opposta (creditore ingiungente), quale attore in senso sostanziale, ha l’onere di provare la fonte del proprio diritto di credito e l’esistenza del credito nell’an e nel quantum, mentre la parte opponente, quale convenuto sostanziale, è tenuta ad allegare e provare fatti impeditivi, modificativi o estintivi del diritto azionato; il rigetto dell’opposizione consegue quando la documentazione prodotta dal creditore, anche al netto della scrittura disconosciuta e non verificata, consente di ritenere provato il credito azionato in sede monitoria.
Non è ripetibile ai sensi dell’art. 2033 c.c. nei confronti del cedente la somma che il cessionario abbia corrisposto non a lui ma ai creditori della società le cui quote sono state trasferite, trattandosi non di un pagamento indebito ma di un costo che il cessionario vorrebbe far ricadere sul cedente; né il cessionario può invocare a tal fine le clausole di un contratto preliminare stipulato tra il cedente e un soggetto diverso, al quale egli sia rimasto estraneo. Le spese della consulenza grafologica non espletata per la mancata produzione dell’originale vanno poste a carico della parte che se ne voleva avvalere.