Ai fini della competenza per materia della sezione specializzata in materia di impresa rileva la forma giuridica rivestita dalla società al tempo dei fatti costitutivi allegati a fondamento della domanda; la successiva trasformazione [da società di persone in società di capitali] è irrilevante, perché l’accertamento richiesto dalla domanda riguarda rapporti da considerare nella loro dimensione storica, a prescindere dalla forma attualmente rivestita dal soggetto che si assume danneggiato. Il principio della perpetuatio iurisdictionis di cui all’art. 5 c.p.c. riguarda i soli mutamenti dei presupposti della competenza suscettibili di variare nel tempo e resta estraneo alle circostanze già compiute o esaurite, come la conclusione del contratto o il fatto produttivo della responsabilità.
Le controversie sulla validità, sull’efficacia e sull’esecuzione dei contratti di cessione o di affitto di un’azienda o di un suo ramo esulano dalle cause relative al trasferimento di partecipazioni sociali o ad altri negozi aventi ad oggetto partecipazioni di cui all’art. 3, comma 2, lett. b), D.Lgs. n. 168/03, perché la nullità o l’annullamento del contratto di affitto d’azienda comportano soltanto l’inefficacia del contratto e il correlato effetto restitutorio, senza incidere su rapporti societari.
Ai fini della competenza per materia rileva il rapporto oggetto di cognizione, restando indifferente la disciplina normativa eventualmente applicata per risolverlo. L’applicazione analogica a un rapporto tra soci di una società di persone di una norma di funzionamento dettata per le società di capitali [l’art. 2479, comma 2, n. 5, c.c., invocato per dedurre la nullità di un contratto stipulato senza l’autorizzazione dei soci] lascia la controversia fuori dalle cause relative a rapporti societari di società di capitali di cui all’art. 3, comma 2, lett. a), D.Lgs. n. 168/03, perché altrimenti la competenza dipenderebbe dalla natura della regola di cui si accerta la violazione anziché dalla natura del rapporto.
Le azioni di responsabilità di cui all’art. 3, comma 2, lett. a), D.Lgs. n. 168/03 riguardano i componenti degli organi cui sono devolute funzioni di gestione o di controllo; ne resta estranea l’azione risarcitoria proposta contro un socio in quanto tale, che non sia fondata sull’esercizio di prerogative gestorie o di vigilanza.
Esula dalla competenza della sezione specializzata la domanda risarcitoria proposta contro un socio per condotte che, sebbene tenute nel corso del rapporto sociale, si collocano al di fuori dell’esercizio delle prerogative tipiche della qualifica di socio [concorso nella violenza o nella mala fede precontrattuale nella stipula di un contratto della società con terzi], perché il socio vi agisce come terzo rispetto al contratto sociale e il titolo della pretesa si radica in un rapporto autonomo da quello societario. È a tal fine irrilevante che il danneggiato sia attualmente una società di capitali, perché altrimenti ogni causa di obbligazioni promossa da una società di capitali spetterebbe al giudice specializzato.
Esula dalla competenza della sezione specializzata la domanda di responsabilità precontrattuale fondata su condotte contrarie ai doveri di informazione e di buona fede tenute nell’ambito di trattative per la stipula di contratti tra società, estranee a relazioni endosocietarie e a negozi relativi a partecipazioni sociali.
Quando il profilo della competenza territoriale si interseca con il riparto per materia tra tribunale ordinario e sezione specializzata, l’intera questione di competenza è soggetta, quanto a rilevabilità e disponibilità delle parti, al regime dell’incompetenza inderogabile, perché l’art. 4 D.Lgs. n. 168/03 è inderogabile tanto nella sua applicazione quanto nella sua disapplicazione. La sezione specializzata che si ritenga erroneamente adita ratione materiae può quindi individuare anche d’ufficio, entro i limiti temporali dell’art. 38, comma 3, c.p.c. e a prescindere da un’eccezione di incompetenza territoriale, il tribunale ordinario competente presso cui riassumere la causa, quando l’incompetenza per materia comporta anche l’incompetenza territoriale dell’ufficio adito; se invece la causa presenta collegamenti con lo stesso ufficio, si procede alla mera riassegnazione alla sezione ordinaria.
La declaratoria di incompetenza deve contenere, oltre alla declinatoria, l’individuazione del giudice competente e dei termini della translatio iudicii, per consentire alle parti di conservare gli effetti sostanziali e processuali della domanda. Esclusa la competenza per materia della sezione specializzata, il giudice competente si individua secondo i criteri di collegamento territoriale del codice di rito, e restano irrilevanti il contegno tenuto dalle parti rispetto alla scelta originaria dell’attore e le regole sull’eccezione di incompetenza territoriale derogabile.
Ai fini del forum commissi delicti, nella responsabilità precontrattuale per lesione dell’autonomia negoziale di una società, il luogo dell’evento dannoso coincide con la sede della società danneggiata all’epoca della condotta; il successivo trasferimento della sede è irrilevante, perché il fatto generatore della responsabilità è una situazione compiuta ed esaurita, insensibile alla regola dell’art. 5 c.p.c.
L’obbligazione risarcitoria, in quanto obbligazione pecuniaria illiquida, va adempiuta al domicilio del debitore ai sensi dell’art. 1182, comma 4, c.c., sicché il forum destinatae solutionis coincide con il luogo di residenza dei convenuti; per l’obbligazione di riconsegna dell’azienda rileva, ai sensi dell’art. 1182, comma 2, c.c., il luogo in cui si trovano i beni che la compongono.
La competenza si determina in base al petitum sostanziale, identificato soprattutto in funzione della causa petendi, e va delibata sulla base della prospettazione in fatto e in diritto della domanda, prescindendo da ogni considerazione sulla sua fondatezza nel merito.