Ai fini della competenza per territorio sulla domanda di contraffazione di marchio, il luogo in cui «i fatti sono stati commessi», ai sensi dell’art. 120, comma 6, c.p.i., norma speciale rispetto agli artt. 18 ss. c.p.c., è quello in cui si realizza la condotta lesiva e non quello in cui si verifica il danno, perché quest’ultimo coinciderebbe con la sede dell’attore e introdurrebbe un criterio generale di collegamento non previsto dalla legge e in contrasto con il foro della residenza o del domicilio del convenuto. Quando la violazione sia commessa a mezzo internet [mediante la predisposizione in un sito di parole chiave che evocano il marchio altrui], rileva il luogo in cui si avvia l’immissione nella rete dei contenuti lesivi, che coincide con la sede o la residenza dell’inserzionista.