Non integra contraffazione del marchio registrato, composto dalla denominazione generica di un prodotto [un’espressione che nel settore erboristico indica i grani di erbe con funzione lassativa] e da ulteriori elementi denominativi, l’uso da parte del concorrente della sola denominazione generica in funzione descrittiva del prodotto, contraddistinto quanto alla provenienza da un diverso marchio, perché il segno descrittivo non è suscettibile di valida tutela ai sensi dell’art. 7, par. 1, lett. b), c) e d), reg. UE 2017/1001 e l’esclusiva può investire, al più, la combinazione di quell’espressione con gli ulteriori elementi distintivi del marchio registrato.
Nel procedimento cautelare il resistente può opporre, in via di eccezione volta a paralizzare la domanda, il carattere descrittivo o la volgarizzazione del marchio azionato, senza necessità di proporre domanda riconvenzionale di nullità o di decadenza, e non gli è opponibile la preclusione per convalidazione ex art. 28 c.p.i., che riguarda la tolleranza dell’uso di un marchio posteriore registrato. La registrazione del segno da parte dell’ufficio competente non preclude, inoltre, la valutazione giudiziale della sua validità.
Non sussiste imitazione servile quando i contenitori [di integratori alimentari] utilizzati dal concorrente siano quelli tipici dei prodotti del settore e chi lamenta la condotta sleale non abbia allegato né dimostrato che la forma del proprio contenitore sia coperta da un diritto di privativa o possieda di per sé una specifica capacità distintiva, tale da renderla univocamente riconducibile a lui agli occhi del consumatore.