Ai fini dell’obbligo di nomina dell’organo di controllo nella s.r.l. ai sensi dell’art. 2477 c.c., il numero dei dipendenti occupati in media durante l’esercizio va determinato secondo i criteri di conteggio indicati dalla normativa di derivazione europea per le unità lavorative annue (ULA) di cui al d.m. 18/4/2005, anche quando la società si avvalga, oltre che di lavoratori subordinati a tempo pieno, di lavoratori a tempo determinato o stagionali [società agricola che impiegava lavoratori a chiamata in particolari periodi dell’anno; media risultata inferiore a venti unità]. Il dato va ricavato da quanto dichiarato dalla stessa società, che può documentarlo con l’attestazione del proprio consulente del lavoro; ove esso non superi alcuno dei parametri dimensionali, va revocato il decreto di nomina del sindaco unico.
La segnalazione del conservatore del registro delle imprese al tribunale ai sensi dell’art. 2477, comma 5, c.c. dà luogo a un procedimento di volontaria giurisdizione nei confronti di una sola parte, nel quale il conservatore non è portatore di un interesse contrapposto a quello della società, ma è soltanto organo rappresentativo dell’ente titolare del potere di impulso della nomina officiosa; sulla richiesta della società di revoca del decreto di nomina del sindaco non va pertanto instaurato il contraddittorio.