La non attualità dell’obbligo di nomina dell’organo di controllo o del revisore per le s.r.l. che presentino i presupposti di cui all’art. 2477, comma 2, c.c. non implica il divieto di nomina, perché la scelta di inserire nell’organizzazione della società anche l’organo di controllo rientra nella discrezionalità dei soci [nomina del revisore deliberata dopo l’approvazione del bilancio 2021, quando l’obbligo era stato differito all’approvazione del bilancio 2022 in sede di conversione del d.l. n. 118/2021]. L’iscrizione della nomina nel registro delle imprese è pertanto corretta e doverosa, e va rigettato il ricorso ex art. 2191 c.c. volto a ottenerne la cancellazione, senza che rilevi la successiva messa in liquidazione della società, considerato il disposto dell’art. 2488 c.c.