Lo sviamento di clientela e di fornitori ai danni di una società in liquidazione non integra concorrenza sleale, per difetto della qualità di imprenditore in capo alla società in liquidazione, che non opera sul mercato, non è abilitata a intraprendere nuovi affari e resta in vita al solo fine di definire i rapporti in corso, ed è a tal fine irrilevante che il liquidatore abbia stipulato con altra società un contratto di associazione in partecipazione, perché tale circostanza non prova che la società in liquidazione svolgesse un’attività di produzione o di scambio di beni o servizi [condotte successive alla messa in liquidazione di una s.r.l. poi fallita, ascritte a un ex dipendente e a imprese concorrenti; contratto di associazione in partecipazione con affidamento della gestione dell’azienda a un’altra società].
In tema di concorrenza sleale ai sensi dell’art. 2598, n. 3, c.c., diversamente da quanto previsto dalla disciplina del codice della proprietà industriale sulle informazioni segrete, l’illecito si concretizza nell’utilizzo delle informazioni aziendali riservate idoneo a perturbare la leale concorrenza e ad arrecare danno ingiusto al loro titolare, e non nella loro mera sottrazione, sicché l’illecito non è configurabile quando non sono individuati i fornitori asseritamente riservati, non ne è allegata la strategica unicità né è provata la praticazione di condizioni diverse da quelle di listino, e non è provato che l’impresa che ha ricevuto le informazioni le abbia utilizzate per scopi diversi dall’elaborazione di un preventivo o ne abbia tratto un vantaggio economico, potendo essa comunque acquisire aliunde notizie sui produttori e sui prezzi da essi praticati.
Non integra concorrenza sleale la comunicazione a un’impresa terza, da parte del dipendente addetto agli acquisti, di informazioni sui fornitori e sui prezzi della componentistica praticati all’impresa datrice di lavoro, quando la comunicazione è finalizzata a ottenere un preventivo richiesto dalla stessa impresa datrice, perché l’elaborazione del preventivo presuppone la conoscenza di quei costi e la condotta è coerente con le mansioni del dipendente, e la conoscenza e l’approvazione almeno tacita dell’amministratore possono desumersi dalla circostanza che la corrispondenza è stata inviata dall’indirizzo di posta elettronica aziendale ed è reperibile sul server dell’impresa.
L’assunzione da parte di un’impresa concorrente di un’ex dipendente di altra impresa è un fatto di contorno e in definitiva neutro, insufficiente a provare l’appropriazione di una commessa e lo sviamento di un cliente, perché non è insolito che un dipendente cambi datore di lavoro rimanendo nel medesimo settore merceologico.
Ai fini della prova dello sviamento di fornitori è irrilevante la circostanza che un fornitore estero provvedesse alla gran parte della fornitura di determinati componenti all’impresa che si assume danneggiata, in assenza di allegazione e prova di un rapporto di esclusiva.
È inammissibile l’appello proposto nei confronti del presunto autore dell’illecito rispetto al quale il giudice di primo grado ha dichiarato d’ufficio l’estinzione del giudizio, a seguito dell’esercizio dell’azione civile nel processo penale ai sensi dell’art. 75 c.p.p., quando il capo della sentenza che ha dichiarato l’estinzione non è stato impugnato.
Difetta di specificità il motivo d’appello che reitera le istanze istruttorie non ammesse in primo grado senza confrontarsi con le ragioni della mancata ammissione, quali la genericità, la natura valutativa o l’irrilevanza dei capitoli, la loro contraddittorietà con i documenti richiamati, la tardività dell’istanza di esibizione o il mancato rispetto dei requisiti di specifica indicazione del documento e di offerta della prova del suo possesso previsti dall’art. 94 disp. att. c.p.c., e le fatture emesse nei confronti di un’impresa devono essere prodotte da quest’ultima, che secondo logica ne è in possesso.