Le fatture pro forma, utilizzate nella prassi bancaria per ottenere anticipazioni sui crediti che la società dovrà riscuotere, sono documenti privi di valore fiscale, assimilabili a un preventivo, che non devono essere registrati nelle scritture contabili e che al momento del pagamento sono sostituiti da fatture in piena regola con diversa numerazione, sicché la mancata registrazione in contabilità dei documenti presentati alla banca e la diversa numerazione delle fatture successivamente emesse non dimostrano che le anticipazioni siano state ottenute sulla base di fatture relative a operazioni inesistenti e non consentono di accogliere, su tale presupposto, la domanda risarcitoria proposta dal curatore contro gli amministratori [azione di responsabilità ex art. 146 l. fall. contro gli amministratori di s.p.a. fallita per anticipazioni bancarie su fatture asseritamente inesistenti, non restituite e ammesse al passivo degli istituti di credito].
Non è possibile addebitare agli amministratori responsabilità per l’iscrizione in bilancio di immobilizzazioni immateriali asseritamente prive di riscontro nel complesso aziendale quando, sulla base della documentazione acquisita, l’iscrizione appare conforme ai principi e alle norme di redazione del bilancio d’esercizio e il collegio sindacale, nella relazione al bilancio dell’esercizio contestato, non ha evidenziato alcuna anomalia su tali poste.
Ai fini dell’art. 2446 c.c. per capitale si intende il capitale sociale, che diminuisce in conseguenza di perdite solo quando non esistono riserve o queste non sono sufficienti a coprirle, sicché le perdite dell’esercizio, sommate a quelle degli esercizi precedenti, incidono sul capitale solo se superano e assorbono le riserve e le altre poste del patrimonio netto, compresi i versamenti dei soci in conto capitale o in conto futuro aumento di capitale e gli utili portati a nuovo, da utilizzare secondo un ordine che va dalle riserve più disponibili a quelle meno disponibili e, da ultimo, al capitale sociale; pertanto, se la perdita dell’esercizio, ancorché ingente, non erode le riserve esistenti in bilancio, non sorge l’obbligo degli amministratori di convocare l’assemblea per gli opportuni provvedimenti e nessuna responsabilità può essere loro addebitata per l’omessa convocazione.
L’omessa o irregolare tenuta delle scritture contabili costituisce un illecito meramente formale, che non consente di per sé di addebitare all’amministratore la perdita patrimoniale, perché il risultato negativo d’esercizio non è conseguenza immediata e diretta dell’irregolarità contabile ma del compimento di atti di gestione contrari ai doveri di diligenza, prudenza, ragionevolezza e corretta gestione; chi afferma la responsabilità dell’amministratore ha pertanto l’onere di allegare specificamente gli atti contrari ai suoi doveri e di dimostrarne l’esistenza e il danno al patrimonio sociale.
Il curatore è legittimato a far valere contro gli amministratori e, se ne ricorrono i presupposti, anche in via solidale contro i terzi, la responsabilità per i danni causati dall’abusiva concessione di credito e dall’abusivo ricorso al credito, al fine di reintegrare le perdite subite dal patrimonio della società.
Il giudice che aderisce alle conclusioni del consulente tecnico d’ufficio, il quale abbia replicato alle osservazioni dei consulenti di parte, esaurisce l’obbligo di motivazione con l’indicazione delle fonti del proprio convincimento e non deve soffermarsi sulle contrarie allegazioni di parte, che restano implicitamente disattese perché incompatibili, mentre è tenuto a spiegare in modo puntuale e dettagliato le ragioni della propria adesione solo quando le risultanze della consulenza siano state sottoposte a critiche specifiche e circostanziate di cui il consulente non abbia tenuto conto.
In caso di fallimento il curatore può far valere, ai sensi dell’art. 146 l. fall., la responsabilità degli amministratori sia con l’azione sociale sia con l’azione dei creditori sociali, che assumono carattere unitario e inscindibile al fine di consentire l’acquisizione all’attivo di quanto sottratto al patrimonio sociale, ma conservano autonomia giuridica e restano distinte sotto il profilo sostanziale e processuale, perché la prima, di natura contrattuale, presuppone il danno prodotto al patrimonio sociale dalla violazione dolosa o colposa dei doveri imposti dalla legge o dall’atto costitutivo, mentre la seconda, di natura extracontrattuale, presuppone l’insufficienza del patrimonio sociale all’integrale soddisfazione dei creditori cagionata dall’inosservanza degli obblighi di conservazione della sua integrità.
Nell’azione sociale di responsabilità, di natura contrattuale, chi agisce ha l’onere di individuare i comportamenti degli amministratori contrari alla legge o allo statuto, il danno e il nesso causale, mentre spetta agli amministratori dimostrare, ai sensi dell’art. 1218 c.c., che l’inadempimento deriva da fatti a loro non imputabili ovvero di avere osservato i doveri previsti dall’art. 2392 c.c.; nell’azione di responsabilità verso i creditori sociali, di natura extracontrattuale, il curatore deve invece dimostrare tutti gli elementi dell’illecito aquiliano, compreso l’elemento soggettivo del dolo o della colpa.