L’art. 2598 n. 3 c.c. non sanziona il mero passaggio di dipendenti da un’impresa a un’altra poiché, così interpretata, la norma contrasterebbe con diritti costituzionalmente tutelati quali quello del prestatore di lavoro di migliorare la propria posizione economica ex art. 35 Cost. e quello dell’impresa di libera iniziativa economica ex art. 41 Cost.
La menzionata norma sanziona invece la sottrazione di collaboratori attuata facendo ricorso a mezzi contrari alla correttezza professionale (deducibili da indici quali il numero di dipendenti stornati, la loro competenza professionale, il ruolo che questi rivestivano nell’impresa stornata) e caratterizzata da animus nocendi (deducibile anche dal metodo adottato per convincere i collaboratori dell’impresa a passare alle proprie dipendenze).