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Tribunale di Genova, 19 Dicembre 2023, n. 3184/2023

Concorrenza sleale per storno di dipendenti e parassitaria: elementi integranti le fattispecie e loro imputabilità alla holding

Tribunale di Genova, 19 Dicembre 2023, n. 3184/2023
Concorrenza sleale per storno di dipendenti e parassitaria: elementi integranti le fattispecie e loro imputabilità alla holding

La qualità di controllante o holding di una società che svolge in concreto attività d’impresa sul mercato, non esclude la possibilità di imputare alla controllante o holding atti anticoncorrenziali; sussiste, pertanto, la legittimazione passiva di quest’ultima con riferimento a contestazioni in materia di concorrenza sleale.

Non integra concorrenza sleale per storno di dipendenti il passaggio a un’impresa concorrente di un numero di dipendenti irrisorio rispetto al numero complessivo di dipendenti dell’impresa di provenienza, se non è provato che tali dipendenti svolgessero ruoli apicali o risultassero titolari di competenze difficilmente rintracciabili sul mercato del lavoro, tali da determinare un pregiudizio per l’organizzazione e la struttura produttiva dell’impresa di provenienza.

Non costituisce concorrenza sleale parassitaria l’adozione di modelli contrattuali, anche qualora replichino clausole utilizzate da un concorrente, che rientrano nel patrimonio comune di conoscenze e di esperienze degli operatori del settore.

Non costituisce concorrenza sleale parassitaria l’adozione di modelli aziendali che rientrano nel patrimonio comune di conoscenze e di esperienze degli operatori del settore.

Non costituisce concorrenza sleale parassitaria la replica del modello societario, organizzativo e statutario di un’impresa, laddove tale replica sia avvenuta a distanza di tempo dall’adozione originaria di tale modello da parte del concorrente.

Non costituisce indizio di una condotta di concorrenza sleale parassitaria la manifesta intenzione di una società di quotarsi in borsa, al pari di quanto fatto da una società concorrente, posto che trattasi di operazione notoriamente diffusa presso il ceto imprenditoriale che intenda giovarsi di flussi finanziari provenienti da terzi investitori.

Non è sufficiente a integrare atto di concorrenza sleale per interposta persona l’accesso abusivo ai sistemi informatici aziendali da parte di un ex dipendente transitato in una società concorrente, se non è provato quali siano i dati aziendali riservati della cui conoscenza si sarebbe giovata tale società concorrente e in mancanza di allegazione del danno subito.

In assenza di espressa eccezione riconvenzionale volta alla declaratoria della nullità del brevetto attoreo, detta nullità non può essere dichiarata d’ufficio, in quanto è noto che in materia di titoli di proprietà industriale, la nullità del titolo non può essere pronunciata d’ufficio, essendo ravvisabile un diverso meccanismo di protezione dell’interesse pubblico, rappresentato dalla legittimazione all’esercizio dell’azione di nullità in capo al p.m. ex art. 122, comma 1, c.p.i.

Articoli di Legge:
Data Sentenza: 19/12/2023
Carica: Presidente
Giudice: Enrico Silvestro Ravera
Relatore: Daniele Bianchi
Registro: RG 3045 / 2021
Allegato:
Stampa Massima
Data: 17/01/2026
Massima a cura di: Marco Losito
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