Nell’azione di concorrenza sleale fondata non sull’appropriazione di know-how ma sull’indebito utilizzo da parte del concorrente di disegni tecnici relativi a un macchinario che non è coperto da brevetto e non costituisce segreto industriale, perché prodotto anche da altre imprese, l’impresa che lamenta l’illecito deve dimostrare compiutamente di essere legittima titolare del progetto, e tale titolarità non può farsi discendere dai meri passaggi societari interni al gruppo, quali il controllo esercitato dalla comune capogruppo sulla società che ha elaborato il progetto e il trasferimento all’impresa dei dipendenti addetti ai servizi tecnici della capogruppo posta in liquidazione, perché le società del gruppo restano soggetti distinti [disegni tecnici di un componente per linee di stiratura, recanti il logo di una società estera del gruppo poi cessata, rinvenuti presso due ex dipendenti dell’impresa passati alle dipendenze di un concorrente; domanda di risarcimento del mancato guadagno su due commesse aggiudicate al concorrente].
Lo scritto anonimo, privo di sottoscrizione, che riproduce documenti tecnici recanti il logo di un’impresa non richiede il disconoscimento formale da parte di quest’ultima, perché l’art. 214 c.p.c. presuppone una scrittura privata sottoscritta e l’art. 2719 c.c. presuppone l’esistenza di un originale, e in mancanza di riconoscimento, che non può desumersi dalle difese con cui l’impresa qualifica i documenti come soltanto asseritamente a essa riferibili, tali documenti restano di provenienza ignota e non possono esserle attribuiti.
Le tavole progettuali che recano il timbro dell’impresa e il nome del progettista e del revisore non provano la titolarità del progetto in capo a tale impresa quando non consentono di verificare l’epoca della loro redazione, e non sono idonei a provarla i capitoli di prova testimoniale generici che deducono lo sviluppo congiunto del progetto da parte degli uffici tecnici di società distinte appartenenti al medesimo gruppo, senza riguardare specificamente la paternità e l’epoca di redazione delle tavole.
La contestazione della titolarità, in capo all’impresa che agisce per concorrenza sleale, del progetto di cui lamenta l’indebito utilizzo non attiene alla legittimazione ad agire ma al merito della causa, e la relativa questione ha carattere preliminare rispetto all’accertamento della violazione.