Qualora nella serie causale che conduce dalle condotte decettive al danno si inseriscano con efficacia causale del tutto assorbente rispetto all’asserito eventus damni tali e tanti fattori – tutti interni alla sfera del preteso danneggiato e da imputarsi quali altrettanti fatti (gravemente) colposi al medesimo – la fondatezza della pretesa risarcitoria relativa a tali condotte decettive deve essere esclusa in radice, anche in applicazione dei principi generali di cui agli artt. 41, comma 2, c.p. 1227 comma 2 c.c.