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Tribunale di Milano, 18 Novembre 2014

Conflitto d’interessi dell’amministratore e annullabilità dei contratti ex art. 1394 c.c.

Tribunale di Milano, 18 Novembre 2014
Conflitto d’interessi dell’amministratore e annullabilità dei contratti ex art. 1394 c.c.

Il socio che sia anche amministratore unico di una srl non ha il dovere di richiedere la preventiva autorizzazione all’assemblea o ai singoli soci per procedere a rimborsare a se stesso il finanziamento concesso alla società.

Può essere annullato ex art. 1394 c.c. il contratto concluso dall’amministratore in situazione di conflitto di interessi riconoscibile dal terzo contraente.

Ai fini di annullamento di un contratto ex art. 1394 c.c. è sufficiente la sussistenza di un “pericolo di danno” quale conseguente ad una situazione di conflitto di interessi in capo all’amministratore procedente (riconoscibile dal terzo), condizione ravvisabile nel caso in cui l’amministratore ceda alla società un proprio credito contestato dal debitore.

Grava sull’amministratore l’onere di provare l’inesistenza in concreto di una situazione di conflitto pregiudizievole per la società ovvero prova di una specifica circostanza di fatto atta a superare detta situazione.

Data Sentenza: 18/11/2014
Registro: RG 88496 / 2012
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Data: 15/11/2015
Massima a cura di: Chiara Presciani
Chiara Presciani

Laurea in giurisprudenza con 110 e lode presso l'Università degli studi di Bergamo Dottorato di ricerca in Diritto Commerciale (XXIX ciclo) presso l'Università degli studi di Brescia. Avvocato iscritto all'Ordine di Milano.

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