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Tribunale di Roma, 27 Gennaio 2026, n. 1295/2026

Consorziato moroso, legittimazione a impugnare le delibere consortili e giudicato sul decreto ingiuntivo

Tribunale di Roma, 27 Gennaio 2026, n. 1295/2026
Consorziato moroso, legittimazione a impugnare le delibere consortili e giudicato sul decreto ingiuntivo

La clausola statutaria del consorzio che esclude dal voto i consorziati non in regola con il pagamento dei contributi consortili limita soltanto il diritto di voto e non incide sugli altri diritti connessi alla qualità di consorziato, sicché il consorziato moroso, in mancanza di diversa previsione statutaria, conserva il diritto di partecipare all’assemblea e la legittimazione a impugnare le deliberazioni ritenute invalide, trovandosi in posizione equiparabile a quella del consorziato assente o dissenziente [consorzio di urbanizzazione; impugnazione, da parte di una società consorziata costruttrice morosa, delle deliberazioni assembleari che approvano il bilancio preventivo con un ruolo straordinario a carico dei soli consorziati costruttori per il ripristino di una strada e della sottostante fognatura; domanda rigettata].

Il giudicato formatosi sulla sentenza che rigetta l’opposizione al decreto ingiuntivo ottenuto dal consorzio in forza di deliberazioni assembleari, esaminando e respingendo le censure di invalidità di tali deliberazioni sollevate dal consorziato debitore, preclude il riesame delle medesime censure nel giudizio di impugnazione delle stesse deliberazioni, perché il principio del ne bis in idem impedisce di statuire nuovamente su quanto già deciso con efficacia di giudicato e di creare un contrasto tra giudicati.

È legittima la deliberazione dell’assemblea consortile, adottata anche con il voto dei consorziati non costruttori, che pone a carico dei soli consorziati costruttori la spesa per riparare una strada dissestata a causa dell’esecuzione non a regola d’arte della fognatura, quando la convenzione urbanistica obbliga tali consorziati a realizzare e mantenere le opere di urbanizzazione e lo statuto attribuisce a un’unica assemblea di tutti i consorziati la competenza su ogni questione.

L’amministratore del consorzio non è tenuto a trasmettere ai consorziati il bilancio preventivo prima dell’assemblea, sicché è legittima la deliberazione che approva il preventivo integrato d’urgenza con l’importo di una spesa straordinaria non prevista, suscettibile di rettifica in sede di consuntivo, quando l’integrazione è conforme alla clausola statutaria che impone di sottoporre d’urgenza all’assemblea le spese non previste e la versione integrata è stata pubblicata sul sito del consorzio prima dell’adunanza.

È legittima la trattazione congiunta di due punti dell’ordine del giorno dell’assemblea consortile quando quello relativo all’approvazione del bilancio preventivo, comprensivo della spesa straordinaria per determinati lavori, comprende e assorbe quello relativo alla sola decisione sull’esecuzione dei medesimi lavori, perché in tal caso non vi è omessa discussione degli argomenti posti all’ordine del giorno.

Non sussiste difetto di informazione del consorziato sull’argomento posto all’ordine del giorno quando egli sia stato invitato a una riunione preparatoria, cui ha partecipato tramite un proprio rappresentante, nella quale l’organo amministrativo ha illustrato le risultanze delle indagini tecniche e i costi presumibili dei lavori da deliberare.

Il giudicato, ai sensi dell’art. 2909 c.c., fa stato tra le parti, i loro eredi e aventi causa entro i limiti oggettivi segnati dalla causa petendi e dal bene della vita che ne forma oggetto, e copre il dedotto e il deducibile, ossia anche le questioni non dedotte che costituiscono presupposto logico e indefettibile della decisione, salva la sopravvenienza di fatti e situazioni nuove.

Data Sentenza: 27/01/2026
Carica: Giudice Monocratico
Giudice: Fabrizio Sanchioni
Registro: RG 44827 / 2017
Allegato:
Stampa Massima
Data: 24/10/2026
Massima a cura di: Prof. Paolo Flavio Mondini
Prof. Paolo Flavio Mondini

Fondatore e responsabile scientifico del progetto di Giurisprudenza delle Imprese, il prof. Paolo Flavio Mondini è Associato di Diritto commerciale e bancario presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Piacenza. Autore di monografie e articoli in materia di diritto societario e industriale, svolge attività di ricerca in Italia e all'estero. E' Managing Partner di Mondini Bonora Ginevra (https://mbg.legal/professionisti/paolo-flavio-mondini/) e avvocato in Milano specializzato in contenzioso e operazioni straordinarie.

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