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Tribunale di Bologna, 26 Ottobre 2025, n. 2711/2025

Amministratore divenuto liquidatore e decorso della prescrizione dell’azione di responsabilità

Tribunale di Bologna, 26 Ottobre 2025, n. 2711/2025
Amministratore divenuto liquidatore e decorso della prescrizione dell’azione di responsabilità

Il decorso della prescrizione dell’azione di responsabilità nei confronti di chi, già amministratore della società, abbia poi rivestito senza soluzione di continuità la carica di liquidatore della medesima società resta fermo, senza differimento alla cessazione della carica di liquidatore, perché si tratta di cariche diverse, cui fanno capo obblighi diversi, e perché il liquidatore che, già amministratore, ometta di agire contro i precedenti amministratori pur sussistendone i presupposti si rende responsabile in proprio di una condotta omissiva colpevole, che lo espone al risarcimento per quanto da lui non recuperato. È pertanto esclusa un’interpretazione estensiva o analogica dell’art. 2941, n. 7, c.c. in tema di sospensione della prescrizione.

L’incarico di liquidatore, al pari di quello di amministratore, è riconducibile alla figura del mandato. Ai sensi dell’art. 2489 c.c. il liquidatore ha il potere-dovere di compiere tutti gli atti utili per la liquidazione della società, in modo da evitare la dispersione del patrimonio sociale e liquidarlo al meglio per ripartire l’attivo tra i soci dopo il soddisfacimento dei creditori sociali secondo il grado di preferenza di ciascuno; egli deve adempiere i propri doveri con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell’incarico e risponde dei danni derivanti dalla loro inosservanza secondo le norme in tema di responsabilità degli amministratori. Tali doveri si condensano nel generale obbligo di conservazione dell’integrità del patrimonio, che impone al liquidatore di astenersi da qualsiasi operazione svantaggiosa per la società e lesiva degli interessi dei soci e dei creditori, in quanto rivolta a vantaggio di terzi o di taluno dei creditori a scapito di altri in violazione della par condicio creditorum, e di contrastare qualsiasi attività dannosa per la società, così da adeguare la gestione sociale ai canoni della corretta amministrazione.

L’accertamento dell’inadempimento degli obblighi imposti al liquidatore dalla legge o dallo statuto costituisce presupposto della sua responsabilità risarcitoria, che richiede altresì la prova del danno, inteso quale deterioramento effettivo e materiale della situazione patrimoniale della società, e della sua diretta riconducibilità causale alla condotta del liquidatore. Risponde pertanto il liquidatore che abbia prelevato dalle casse sociali somme prive di causale, per finalità estranee agli interessi sociali, e che abbia omesso di attivarsi per il recupero delle somme da lui stesso prelevate senza giustificazione quando rivestiva la carica di amministratore, in ragione, rispettivamente, della condotta commissiva e della condotta omissiva tenute nella qualità di liquidatore.

Ove lo statuto [di s.r.l.] non stabilisca il diritto dell’amministratore al compenso, trovano applicazione analogica gli artt. 2364, n. 3, e 2389 c.c., dettati in tema di società per azioni, secondo cui il compenso è determinato dall’assemblea ordinaria dei soci all’atto della nomina o successivamente; in mancanza di determinazione statutaria, il diritto dell’amministratore al compenso sorge soltanto in presenza di un’esplicita delibera assembleare.

La qualità di amministratore di fatto non può essere accertata in difetto di prova di una stabile ingerenza del soggetto nella gestione della società [prova non desumibile da deposizioni testimoniali generiche, relative a direttive impartite a una dipendente nella sola fase immediatamente successiva alla sua assunzione e alla stipula di un contratto di servizi collocata in epoca incerta].

Data Sentenza: 26/10/2025
Carica: Presidente
Giudice: Michele Guernelli
Relatore: Roberta Dioguardi
Registro: RG 9763 / 2021
Allegato:
Stampa Massima
Data: 24/10/2026
Massima a cura di: Francesco Silla
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