Nella determinazione del valore della quota del socio escluso da una società di persone, quando la stima degli immobili sociali compiuta dal consulente tecnico applica ai valori commerciali un coefficiente di vetustà che tiene conto dello stato conservativo, le carenze manutentive e di efficientamento degli immobili restano assorbite in tale coefficiente, perché una loro ulteriore detrazione duplicherebbe l’incidenza dello stesso fattore. È inoltre ingiustificata una decurtazione prudenziale per eventuali vizi occulti, che non possono essere presunti.
Ai fini della liquidazione della quota del socio escluso, le passività sociali risultanti dalla relazione di stima redatta su incarico della società sulla base dei dati di bilancio, e da essa richiamata nella delibera con cui ha determinato il valore della quota, possono essere ritenute non contestate; il giudice può recepire la relazione per la parte che riscontra i dati di bilancio e disattenderla per la parte relativa alla stima degli immobili.