Il ricorso per consulenza tecnica preventiva ai sensi dell’art. 696-bis c.p.c. è inammissibile quando la questione centrale della controversia riguarda la determinazione di prezzi mai concordati tra le parti nell’esecuzione del contratto, e non il mero accertamento tecnico di prestazioni già definite negozialmente, perché tale determinazione richiede valutazioni giuridiche complesse sui criteri di formazione del prezzo, sulla buona fede contrattuale, sulla determinazione equitativa della prestazione e sui limiti dell’autonomia privata nella fissazione unilaterale dei corrispettivi, che, essendo estranee all’oggetto e alle finalità dell’accertamento tecnico preventivo, resterebbero prive di efficacia nel successivo giudizio di merito anche se recepite nei quesiti al consulente [richiesta di accertamento dei lavori eseguiti in forza di due contratti di subappalto e della congruità del corrispettivo preteso dal subappaltatore, in assenza di preventivo e con l’intesa di verifiche progressive secondo lo stato di avanzamento; ricorso dichiarato inammissibile].
La consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite prevista dall’art. 696-bis c.p.c. presuppone una controversia che verta sulla quantificazione del credito o la cui soluzione, anche quanto all’an, dipenda essenzialmente dalle conclusioni dell’accertamento tecnico.