Nell’azione di risarcimento del danno per l’illecita pubblicazione online di una fotografia il fotografo ha l’onere di allegare e provare specificamente quale fotografia sia stata riprodotta, sicché la domanda è infondata quando il servizio fotografico richiamato comprende una pluralità di immagini diverse da quelle pubblicate sul sito e la fotografia controversa è individuata solo con le note scritte depositate in corso di causa, perché la diffida stragiudiziale, anche se allegata alla domanda, è atto esterno a essa e non vale a integrarla [procedimento europeo per le controversie di modesta entità promosso da un fotografo contro l’editore di un sito di informazione per la pubblicazione, senza menzione dell’autore, della fotografia di una calciatrice tratta dal profilo social della stessa; domanda rigettata].
La tutela della fotografia semplice contro la riproduzione altrui ai sensi dell’art. 90 l. aut. presuppone che l’esemplare rechi il nome del fotografo e la data di produzione o, in alternativa, la prova di fatti da cui desumere la malafede del riproduttore, la cui buona fede è presunta, e il relativo onere probatorio grava sul fotografo, sicché il risarcimento non spetta quando la fotografia circolava in rete priva di tali indicazioni e la malafede di chi l’ha pubblicata non è provata.
La malafede di chi riproduce una fotografia semplice priva delle indicazioni previste dall’art. 90 l. aut. postula la comprovata conoscenza dell’altrui diritto connesso sulle immagini riprodotte e non può coincidere con la mera imprudenza di chi pubblica fotografie rinvenute su siti internet senza accertarsi che siano protette dai diritti del fotografo.
Il ritratto fotografico che, pur realizzato con maestria e professionalità quanto a qualità tecnica dell’immagine e scelta dello scatto, offre una rappresentazione oggettiva della persona ritratta, senza lasciar trasparire la personalità dell’autore attraverso una sua interpretazione soggettiva, è una fotografia semplice tutelata dagli artt. 87 ss. l. aut. e non un’opera fotografica protetta dall’art. 2, n. 7, l. aut.
Nel procedimento europeo per le controversie di modesta entità è ammissibile, ancorché non conforme all’art. 4, par. 1 e 4, del reg. (CE) n. 861/2007, la produzione con le note scritte di trattazione di fotografie già prodotte e di precedenti giurisprudenziali, mentre non lo è quella di documenti non versati in atti all’inizio della lite.
Il carattere creativo che distingue l’opera fotografica dalla fotografia semplice dipende da un apporto personale del fotografo, desumibile dalla valorizzazione degli effetti ottenibili con l’apparecchio o dalla scelta e dallo studio del soggetto, prevalente sull’aspetto tecnico e idoneo a suscitare suggestioni che trascendono la realtà rappresentata, sicché la professionalità nella cura di inquadratura, luci e scorci e la capacità di cogliere efficacemente il soggetto non bastano a qualificare la fotografia come opera dell’ingegno.
La legge sul diritto d’autore distingue le opere fotografiche dotate di carattere creativo, tutelate ai sensi dell’art. 2, n. 7, l. aut., le fotografie semplici, che ritraggono persone o aspetti, elementi o fatti della vita naturale o sociale e godono dei più limitati diritti connessi previsti dagli artt. 87 ss. l. aut., senza diritto morale e per la durata di venti anni, e le fotografie di scritti, documenti, carte di affari, oggetti materiali, disegni tecnici e prodotti simili, prive di tutela ai sensi dell’art. 87, comma 2, l. aut.