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Corte d'appello di Bari, 28 Marzo 2025, n. 437/2025

Interesse del terzo a impugnare il bilancio che iscrive un credito contestato nei suoi confronti

Corte d'appello di Bari, 28 Marzo 2025, n. 437/2025
Interesse del terzo a impugnare il bilancio che iscrive un credito contestato nei suoi confronti

Sussiste l’interesse ad agire del terzo [ente locale partecipante al consorzio socio unico di una società in house] per la declaratoria di nullità della delibera di approvazione del bilancio che iscrive un credito nei suoi confronti, quando, per la sua particolare posizione e in mancanza di una fase in cui formulare osservazioni sul bilancio, la sua acquiescenza alla delibera potrebbe essere letta come riconoscimento del credito, e l’azione mira a eliminare la posizione di vantaggio della società nell’affermazione del suo diritto. A tal fine è irrilevante che il terzo non abbia inserito il debito nelle proprie scritture contabili, perché tale condotta non ha la stessa portata dell’azione giudiziale diretta a eliminare la posta dal bilancio del preteso creditore.

L’interesse ad agire ai sensi dell’art. 100 c.p.c. per la declaratoria di nullità della delibera di approvazione del bilancio non può risiedere nel generico interesse alla veridicità delle dichiarazioni in esso contenute. Il terzo deve allegare e dimostrare sotto quale profilo la permanenza nel bilancio della dichiarazione non veridica rappresenti un pregiudizio al proprio diritto, ovvero quale vantaggio gli assicurerebbe l’eliminazione della medesima dichiarazione.

L’iscrizione di un credito nel bilancio approvato non costituisce accertamento giudiziale o stragiudiziale del credito e non attribuisce al creditore un titolo esecutivo; per ottenere l’adempimento il creditore deve sempre dimostrare la fonte dell’obbligazione, diversa dalla delibera di approvazione del bilancio.

È nulla per illiceità dell’oggetto ai sensi dell’art. 2379 c.c., in parte qua, la delibera che approva il bilancio nel quale è iscritto un credito fondato su una transazione mai conclusa [perché il verbale di riunione recava soltanto l’impegno a sottoscrivere un futuro atto transattivo da sottoporre all’approvazione degli organi competenti], in quanto il bilancio difetta del requisito di veridicità; il medesimo vizio colpisce, a cascata, la delibera del socio unico che approva il proprio rendiconto recependo tale posta.

La domanda di nullità della delibera di approvazione del bilancio redatto in violazione dei precetti inderogabili di chiarezza, veridicità e correttezza si fonda sull’art. 2379 c.c., perché l’illiceità del bilancio rende illecito l’oggetto della delibera; i vizi su cui il giudice è chiamato a pronunciarsi riguardano pertanto il contenuto del bilancio.

Data Sentenza: 28/03/2025
Carica: Presidente | Relatore
Giudice: Alberto Binetti
Registro: RG 375 / 2023
Allegato:
Stampa Massima
Data: 24/10/2026
Massima a cura di: Michele Greggio
Michele Greggio

Sono avvocato dal 2020 e fin dal 2017 mi occupo di diritto societario, diritto commerciale e diritto bancario. Dal 2024 sono Assegnista di ricerca in Diritto dell'Economia presso l'Università degli Studi di Padova. Nel 2024 ho conseguito il dottorato di ricerca in Giurisprudenza presso l'Università degli Studi di Padova, con una tesi in materia di società a responsabilità limitata piccole e medie imprese.

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