Sussiste l’interesse ad agire del terzo [ente locale partecipante al consorzio socio unico di una società in house] per la declaratoria di nullità della delibera di approvazione del bilancio che iscrive un credito nei suoi confronti, quando, per la sua particolare posizione e in mancanza di una fase in cui formulare osservazioni sul bilancio, la sua acquiescenza alla delibera potrebbe essere letta come riconoscimento del credito, e l’azione mira a eliminare la posizione di vantaggio della società nell’affermazione del suo diritto. A tal fine è irrilevante che il terzo non abbia inserito il debito nelle proprie scritture contabili, perché tale condotta non ha la stessa portata dell’azione giudiziale diretta a eliminare la posta dal bilancio del preteso creditore.
L’interesse ad agire ai sensi dell’art. 100 c.p.c. per la declaratoria di nullità della delibera di approvazione del bilancio non può risiedere nel generico interesse alla veridicità delle dichiarazioni in esso contenute. Il terzo deve allegare e dimostrare sotto quale profilo la permanenza nel bilancio della dichiarazione non veridica rappresenti un pregiudizio al proprio diritto, ovvero quale vantaggio gli assicurerebbe l’eliminazione della medesima dichiarazione.
L’iscrizione di un credito nel bilancio approvato non costituisce accertamento giudiziale o stragiudiziale del credito e non attribuisce al creditore un titolo esecutivo; per ottenere l’adempimento il creditore deve sempre dimostrare la fonte dell’obbligazione, diversa dalla delibera di approvazione del bilancio.
È nulla per illiceità dell’oggetto ai sensi dell’art. 2379 c.c., in parte qua, la delibera che approva il bilancio nel quale è iscritto un credito fondato su una transazione mai conclusa [perché il verbale di riunione recava soltanto l’impegno a sottoscrivere un futuro atto transattivo da sottoporre all’approvazione degli organi competenti], in quanto il bilancio difetta del requisito di veridicità; il medesimo vizio colpisce, a cascata, la delibera del socio unico che approva il proprio rendiconto recependo tale posta.
La domanda di nullità della delibera di approvazione del bilancio redatto in violazione dei precetti inderogabili di chiarezza, veridicità e correttezza si fonda sull’art. 2379 c.c., perché l’illiceità del bilancio rende illecito l’oggetto della delibera; i vizi su cui il giudice è chiamato a pronunciarsi riguardano pertanto il contenuto del bilancio.