Quando la sospensione cautelare in corso di causa ha per oggetto una deliberazione consiliare assunta in vista di una specifica assemblea [con la designazione del presidente dell’adunanza e il mandato a regolarne lo svolgimento e il computo dei quorum], e sono stati adottati nell’imminenza dell’assemblea i provvedimenti idonei a impedire che quella deliberazione fosse portata ad effetto, la conclusione dell’assemblea esaurisce gli effetti della deliberazione impugnata. Viene meno pertanto l’interesse dei ricorrenti alla conferma dei provvedimenti cautelari, con conseguente revoca del decreto emesso e declaratoria di cessazione della materia cautelare del contendere, senza che ciò comporti neppure implicitamente una riforma nel merito del provvedimento; l’impugnazione della deliberazione conserva un significato residuale ai soli fini della soccombenza virtuale.
La qualifica di società emittente azioni diffuse fra il pubblico in misura rilevante, e le relative conseguenze in tema di computo delle azioni proprie nei quorum assembleari, discendono soltanto dal verificarsi dei presupposti di legge e non possono dipendere da alcuna decisione di un organo sociale.
Nel procedimento cautelare in corso di causa promosso a tutela dell’impugnazione di una deliberazione consiliare ai sensi dell’art. 2388, comma 4, c.c., sono inammissibili, per difetto di strumentalità rispetto al thema decidendum del giudizio di merito, le ulteriori istanze cautelari volte a ottenere la prosecuzione o il nuovo svolgimento dell’assemblea, la fissazione della data dei lavori o la designazione del suo presidente.
La partecipazione al subprocedimento cautelare in corso di causa di soggetti che non sono intervenuti nel giudizio di merito è irrituale, e degli atti e documenti da essi depositati non si tiene conto.