L’art. 2470, comma 1, c.c., che subordina l’efficacia del trasferimento delle partecipazioni di s.r.l. nei confronti della società al deposito dell’atto presso il Registro delle imprese, detta una disciplina autonoma rispetto alla generale previsione dell’art. 2193 c.c. sull’efficacia dichiarativa della pubblicità, volta ad assicurare certezza nell’individuazione dei soci nei rapporti endo-societari ed escludendo la rilevanza della prova che gli organi sociali conoscessero il trasferimento non iscritto. In ambito endo-societario, e dunque ai fini dell’esercizio dei diritti sociali di voto e di controllo, la qualità di socio spetta ai soggetti il cui atto di acquisto della partecipazione risulta iscritto nel Registro delle imprese, e gli organi sociali non possono contestarla in riferimento a cessioni non iscritte, anche se realizzate tra soci; soltanto i soci o i terzi interessati possono far valere le proprie ragioni nei confronti della loro diretta controparte.
Ne consegue che, ai fini del calcolo del quorum deliberativo, il socio il cui acquisto di un’ulteriore partecipazione [in esecuzione di un’opzione di acquisto prevista da patti parasociali] non è stato iscritto nel Registro delle imprese va considerato titolare della sola partecipazione anteriore; il richiamo ai patti parasociali e alla loro pretesa opponibilità alla società non elide la portata dell’art. 2470 c.c., e la deliberazione adottata senza il raggiungimento del quorum statutario risulta invalida.
La sospensione dell’efficacia della deliberazione assembleare può essere disposta anche quando questa abbia già avuto parziale esecuzione ma sia ancora destinata a produrre effetti sulla struttura e sull’organizzazione della società, come tipicamente accade per le deliberazioni di nomina dei componenti di un organo sociale, che continuano a produrre effetti senza necessità di ulteriori atti di esecuzione; non vi è distinzione sostanziale tra efficacia ed esecuzione, e il solo limite alla sospensione è costituito dal definitivo esaurirsi degli effetti della deliberazione. Non sono quindi di ostacolo l’intervenuta accettazione dell’incarico da parte degli amministratori nominati e l’iscrizione della delibera nel Registro delle imprese.
Il periculum per la sospensione della deliberazione di nomina dell’organo amministrativo assunta in difetto del quorum deliberativo può individuarsi nel carattere pregiudizievole, per la stabilità della stessa organizzazione sociale, della permanenza in carica di un organo gestorio invalidamente nominato; tale pregiudizio si riverbera anche sulla posizione del socio impugnante ed è di per sé indicativo, nel giudizio di comparazione previsto dall’art. 2378, comma 4, c.c., della prevalenza dell’interesse del socio alla sospensione, perché in mancanza del provvedimento sarebbe compromesso anche l’interesse della società a una regolare costituzione dell’organo gestorio.