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Tribunale di Roma, 20 Agosto 2024

Contenuto e limiti del diritto di consultazione del socio non amministratore di s.r.l.

Tribunale di Roma, 20 Agosto 2024
Contenuto e limiti del diritto di consultazione del socio non amministratore di s.r.l.

Il diritto del socio non amministratore di s.r.l. di consultare, anche tramite professionisti di fiducia, i libri sociali e i documenti relativi all’amministrazione, previsto dall’art. 2476, secondo comma, c.c., è strumentale al più generale potere di controllo sulla gestione; riguarda tutti i documenti afferenti alla gestione della società dalla sua costituzione, comprende la facoltà di estrarne copia a spese dell’interessato e può essere esercitato in ogni momento, con i soli limiti derivanti dal principio di buona fede.

Il diritto di consultazione del socio di s.r.l. incontra il limite dell’esercizio per finalità extrasociali o per arrecare pregiudizio all’attività sociale od ostacolarne il corretto svolgimento; in tal caso è legittimo il rifiuto degli amministratori di fornire informazioni o di consentire la consultazione. L’intento meramente emulativo deve tuttavia risultare in modo chiaro, perché la scelta legislativa di favorire il controllo diffuso dei singoli soci esclude qualunque sindacato sull’opportunità della loro pretesa di vigilare sull’amministrazione e non esige il riferimento a specifiche esigenze o a particolari vicende della vita sociale.

Il diritto riconosciuto al socio non amministratore di s.r.l. dall’art. 2476, secondo comma, c.c. comprende la consultazione dei libri sociali e dei documenti relativi alla gestione e l’estrazione di copia, ed esclude la pretesa di ottenerne la consegna; le parti possono tuttavia concordare una diversa modalità di ispezione, e l’organo amministrativo può assumere volontariamente il più gravoso onere di inviare copia della documentazione richiesta.

Nel procedimento ex art. 700 c.p.c. promosso dal socio di s.r.l. per l’accesso ai documenti sociali, l’ingiustificata inerzia della società nel riscontrare le richieste di consultazione lede il diritto di ispezione, e il periculum in mora deriva dal fatto che il ritardo pregiudica il diritto potestativo di controllo del socio sull’andamento della società, strumentale all’esercizio dei poteri a lui spettanti all’interno della società e mediante eventuali iniziative giudiziarie.

La misura di coercizione indiretta prevista dall’art. 614 bis c.p.c. è applicabile anche agli ordini di fare adottati in via cautelare ai sensi dell’art. 700 c.p.c., i quali, avendo effetti anticipatori della condanna, non richiedono il consolidamento mediante l’introduzione del giudizio di merito.

Data Sentenza: 20/08/2024
Carica: Giudice Monocratico
Giudice: Stefano Iannaccone
Registro: RG 26911 / 2024
Allegato:
Stampa Massima
Data: 22/10/2026
Massima a cura di: Pier Paolo Avanzini
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