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Tribunale di Cagliari, 18 Marzo 2025

Contenuto e portata delle autorizzazioni della Curatela a stare in giudizio

Tribunale di Cagliari, 18 Marzo 2025
Contenuto e portata delle autorizzazioni della Curatela a stare in giudizio

L’autorizzazione resa dal Giudice Delegato del fallimento (e della procedura di liquidazione giudiziale) deve indicare la pretesa sostanziale da dedurre in giudizio, fare riferimento in modo determinato alle ragioni della Curatela ed a tutte le azioni idonee a tutelarle e deve avere una portata tale da consentire di dedurre il contenuto essenziale del giudizio da promuovere e delle azioni autorizzate e strumentalmente pertinenti al conseguimento dell’oggetto principale del giudizio. In effetti, l’art. 25 co 1 LF, nell’esplicitare le funzioni di controllo e vigilanza sulla procedura rimesse al Giudice Delegato, chiarisce, al n. 6, che lo stesso autorizza per iscritto il Curatore a stare in giudizio come attore o come convenuto, precisando che tale autorizzazione deve essere sempre data per atti determinati e per i giudizi deve essere rilasciata per ogni grado di essi.

L’eventuale indeterminatezza o genericità dell’istanza di autorizzazione rispetto all’oggetto del giudizio ed all’azione da intraprendere determina la nullità del decreto autorizzativo del Giudice Delegato, per violazione del combinato disposto degli artt. 25 e 31 della L.F. (oggi artt. 128 e 130 CCII), con la conseguente inefficacia del mandato alle liti conferito dal Curatore, poiché privo di qualsivoglia legittimazione a tal fine, con conseguente improcedibilità dell’azione intrapresa (o nullità del provvedimento monitorio ottenuto su istanza di soggetto privo di poteri processuali e rappresentativi).

L’autorizzazione del Giudice Delegato è sanabile con l’ottenimento da parte del Curatore di una autorizzazione successiva che consenta di far venire meno un qualsivoglia ipotetico difetto di legittimazione in capo al Curatore.

L’art. 2935 c.c. stabilisce che la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere. Nell’ambito di un rapporto obbligatorio qualora le Parti stabiliscano contrattualmente una rateizzazione dell’obbligo di pagamento, non si determina la nascita di una pluralità di distinti rapporti aventi ad oggetto il pagamento della singola rata – con la conseguente previsione di un termine di prescrizione autonomo per ciascuno di essi – trattandosi di una modalità di esecuzione della prestazione, che tuttavia resta unitariamente dedotta in un unico rapporto obbligatorio; al contrario, trattandosi di termine stabilito nell’interesse del debitore, ciò implica che il debito, unitariamente inteso, non possa considerarsi scaduto e, dunque, esigibile, prima del decorso del termine finale dei pagamenti previsti.

Data Sentenza: 18/03/2025
Carica: Presidente
Giudice: Gaetano Savona
Relatore: Bruno Malagoli
Registro: RG 6620 / 2021
Allegato:
Stampa Massima
Data: 23/04/2026
Massima a cura di: Giovanni Celano
Giovanni Celano

Avvocato specializzato in diritto commerciale, societario e della crisi di impresa; esercita la professione forense prevalentemente presso il Foro di Pisa ed ha maturato importante e solida esperienza nell'ambito della contrattualistica di impresa, del diritto societario (operazioni societarie, start-up ed operazioni M&A) e del contenzioso societario, nonché della crisi di impresa. E' stato Cultore di Diritto Commerciale presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Pisa per il periodo 2012-2018 ed ha fondato lo Studio Legale Celano con sede in Pontedera nel 2018.

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