La forma che dà un valore sostanziale al prodotto ricorre quando la forma incide in modo determinante sull’apprezzamento del prodotto ed è determinante nella scelta di acquisto. Il divieto di registrazione si riferisce alle forme che conferiscono al prodotto un particolare valore di mercato o ne aumentano la forza attrattiva, cioè conferiscono un appeal che contribuisce a determinare le decisioni di acquisto del pubblico. Il carattere decorativo di un segno non esclude di per sé il carattere distintivo del marchio, con cui può coesistere.
In un giudizio di contraffazione, una volta riconosciuta la validità del marchio, è necessario preliminarmente qualificare il marchio come forte o debole, in quanto da tale qualificazione dipende il margine di tollerabilità delle variazioni attuate dal concorrente rispetto al marchio registrato. Il discrimine tra marchio forte e marchio debole risiede nella distanza concettuale del marchio dalla tipologia di prodotto contrassegnata. In caso di marchio forte, la confondibilità si determina anche in presenza di consistenti varianti nel marchio successivamente registrato, ove vi sia appropriazione del nucleo centrale dell’ideativo messaggio individualizzante del marchio anteriore, con riproduzione od imitazione di esso nella parte atta ad orientare le scelte dei potenziali acquirenti.
La percezione da parte del pubblico di un segno come ornamento non può rappresentare un ostacolo alla protezione conferita dall’art. 5 n. 1, lett. b), della direttiva 89/104/Cee allorché, nonostante il suo carattere decorativo, il detto segno presenta una somiglianza con il marchio registrato tale che il pubblico interessato può credere che i prodotti provengano dalla stessa impresa o, eventualmente, da imprese collegate economicamente.
In un giudizio sull’illecito di imitazione confusoria, l’accertamento del rischio di confusione tra prodotti deve tenere conto solo delle caratteristiche visibili esteriormente e non quelle intrinseche, come la qualità dei materiali o il metodo di fabbricazione.
L’accertamento dell’appropriazione di pregi, nella sua declinazione dell’agganciamento parassitario, presuppone non tanto l’appropriazione di un pregio in particolare, quanto, più in generale, lo sfruttamento della fama e notorietà di cui gode il segno oggetto del marchio registrato. Tale fattispecie prescinde quindi da profili confusori ed è rivolta ad impedire l’indebito vantaggio economico che il terzo otterrebbe dallo sfruttamento dell’attrattività di un segno altrui, consentendogli di risparmiare i costi connessi agli investimenti che il titolare del marchio registrato ha sopportato per affermarsi nel mercato.