Ricerca Sentenze
Tribunale di Bologna, 5 Febbraio 2025

Contraffazione di marchio ex art. 20, comma 1, lett. b), c.p.i.: prevalenza del nucleo essenziale del segno e irrilevanza di elementi accessori

Tribunale di Bologna, 5 Febbraio 2025
Contraffazione di marchio ex art. 20, comma 1, lett. b), c.p.i.: prevalenza del nucleo essenziale del segno e irrilevanza di elementi accessori

Costituisce contraffazione di marchio, ai sensi dell’art. 20, comma 1, lett. b), c.p.i., l’utilizzo da parte di un’impresa concorrente di un segno distintivo che riproduce l’elemento centrale e caratterizzante di un marchio altrui registrato, in presenza di identità dei servizi offerti. Ai fini del giudizio di confondibilità, la quasi totale sovrapponibilità del nucleo essenziale del segno prevale sull’aggiunta di elementi secondari e marginali, quali un numero o un’indicazione geografica, che non sono idonei a elidere il rischio di confusione per il pubblico.

L’utilizzo, per servizi identici (nella specie, ristorazione), di un segno quasi totalmente sovrapponibile all’elemento centrale e distintivo di un marchio altrui registrato integra la fattispecie della contraffazione ai sensi dell’art. 20, comma 1, lett. b),c.p.i. .In tale contesto, le condotte di concorrenza sleale confusoria possono ritenersi assorbite nell’illecito di contraffazione del marchio.

Articoli di Legge:
Data Sentenza: 05/02/2025
Carica: Giudice Monocratico
Giudice: Vittorio Serra
Registro: RG 8990 / 2024
Allegato:
Stampa Massima
Data: 30/03/2026
Massima a cura di: Federica Miranda
logo