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Tribunale di Bologna, 9 Gennaio 2024

Contratto autonomo di garanzia ed eccezione di dolo generale

Tribunale di Bologna, 9 Gennaio 2024
Contratto autonomo di garanzia ed eccezione di dolo generale

In presenza di un contratto autonomo di garanzia, il principio generale è che il creditore può procedere all’escussione della garanzia indipendentemente dalle vicende del rapporto sottostante. La garanzia “a prima richiesta”, infatti, comporta che il pagamento debba essere effettuato su semplice richiesta del beneficiario, senza che possano essere opposte, in via immediata, le eccezioni relative al rapporto principale. L’eventuale indebita percezione della somma potrà essere fatta valere solo successivamente dal debitore, mediante azione di ripetizione. Tale meccanismo attribuisce dunque al creditore (anche solo asserito) la possibilità di incamerare la somma garantita come se si trattasse di una cauzione, trasferendo sul debitore l’onere di agire giudizialmente per ottenerne la restituzione, e ponendolo quindi nella posizione processuale – meno favorevole – di attore.

La giurisprudenza ha tuttavia individuato un limite a questo principio, riconoscendo la proponibilità della cosiddetta “exceptio doli generalis”, invocabile sia dal garante (tipicamente l’istituto bancario) sia dal debitore. Si tratta di un’eccezione di origine pretoria, configurabile nei casi in cui l’escussione risulti manifestamente fraudolenta, ad esempio perché fondata su un credito già estinto, su un titolo inesistente o comunque su pretese palesemente abusive.

Articoli di Legge:
Data Sentenza: 09/01/2024
Carica: Giudice Monocratico
Giudice: Marco D’Orazi
Registro: RG 16532 / 2023
Allegato:
Stampa Massima
Data: 26/03/2026
Massima a cura di: Pier Paolo Avanzini
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