Al fine di veder accolta la domanda di annullamento del contratto ex art. 1439 c.c., la prova basata su sole circostanze successive alla stipulazione del contratto non è idonea a dimostrare la sussistenza del dolo e ad ottenere il conseguente annullamento del contratto.
Il mancato adempimento nei tempi previsti dal contratto non è sufficiente ad integrare la fattispecie di risoluzione per inadempimento ex art. 1453 c.c. se la parte ha comunque tenuto condotte idonee a manifestare una volontà (seppur tardiva) di adempimento.