In un contratto di cessione della totalità delle quote di una società, nel quale i venditori hanno rilasciato un ampio spettro di garanzie a favore dell’acquirente volte ad assicurare la consistenza del patrimonio della società oggetto di cessione, in assenza di specifiche pattuizioni di garanzia il cessionario non può far valere “vizi” – ovvero passività, minusvalenze o, comunque, difformità di valore – del patrimonio sociale rappresentato dalle quote, stante il fatto che oggetto del contratto non è il patrimonio della società o i cespiti che lo compongono bensì le quote di partecipazione al capitale, con relativi diritti amministrativi e patrimoniali.