Ove il motivo di un contratto di cessione di partecipazioni risieda esclusivamente nella volontà delle parti di eludere un provvedimento di sequestro giudiziario delle quote, il contratto deve essere dichiarato nullo per illiceità del motivo ai sensi dell’art. 1345 c.c., a tenore del quale “Il contratto è illecito quando le parti si sono determinate a concluderlo esclusivamente per un motivo illecito comune a entrambe”.