La dichiarazione con cui un’impresa, affermandosi iscritta al consorzio nazionale degli imballaggi, comunica ai propri fornitori di avvalersi della facoltà di non vedersi applicare il contributo ambientale trattandosi di cessione da produttore a produttore costituisce in sostanza ammissione della propria qualità di produttore di imballaggi, che di tale facoltà è il presupposto, e concorre, con l’oggetto sociale, con il codice di attività dichiarato e con le cessioni effettuate in regime di prima cessione, a fondare l’obbligo dell’impresa di corrispondere il contributo ambientale [società in accomandita semplice esercente il commercio all’ingrosso di imballaggi, che aveva inviato ai fornitori dichiarazioni di esenzione per cessione tra produttori e che sostiene che fino al 31 dicembre 2018 il contributo fosse dovuto dai fornitori, i quali lo avevano addebitato in fattura].
Il produttore di imballaggi che eccepisca l’avvenuto versamento del contributo ambientale da parte dei propri fornitori deve individuare i singoli fornitori interessati e i documenti idonei a dimostrare l’adempimento, non essendo sufficiente una deduzione generica, e in mancanza della documentazione necessaria a una ricostruzione analitica il contributo dovuto può essere determinato dal consulente tecnico d’ufficio con metodo statistico-induttivo.
La comunicazione con cui l’ufficio controlli del consorzio nazionale degli imballaggi, dopo la sentenza di primo grado, riferisce ai fornitori di un’impresa l’obbligo contributivo per un determinato periodo non è decisiva per escludere l’obbligo di quest’ultima quando dalla complessiva documentazione esaminata dal consulente tecnico d’ufficio risulti che essa ha operato come produttore di imballaggi.
Nel regime anteriore al 2019 la prima cessione rilevante ai fini del prelievo del contributo ambientale è il trasferimento, anche temporaneo e a qualunque titolo, nel territorio nazionale, dell’imballaggio finito dall’ultimo produttore al primo utilizzatore diverso dal commerciante di imballaggi vuoti, ovvero del materiale di imballaggio dal produttore di materie prime o di semilavorati all’autoproduttore.
Nel giudizio di appello è inammissibile, ai sensi dell’art. 345 c.p.c., la produzione di documenti che, pur formati dopo la sentenza di primo grado, rappresentano fatti già esistenti all’epoca del giudizio di primo grado e avrebbero potuto essere formati in precedenza e tempestivamente prodotti.
La condanna ai sensi dell’art. 96, comma 3, c.p.c., pur potendo essere pronunciata d’ufficio e prescindendo dalla prova di un danno, presuppone la mala fede o la colpa grave nell’esercizio dell’azione processuale considerata nel suo complesso, quale la pretestuosità dell’iniziativa per contrarietà al diritto vivente o la palese e strumentale infondatezza dei motivi di impugnazione, e non può fondarsi sulla mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate né sul solo rigetto delle censure.