Nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo con cui il consorzio nazionale degli imballaggi chiede il pagamento del contributo ambientale, spetta al consorzio provare l’imponibilità dell’operazione, mentre spetta al produttore che invochi il regime di esenzione previsto per le cessioni tra produttori provarne i presupposti, trattandosi di circostanza non desumibile in via presuntiva che la disciplina consortile attuativa degli artt. 221 ss. d.lgs. 152/2006 richiede sia documentata al momento della cessione mediante apposita attestazione della qualifica di produttore del cessionario, della sua iscrizione al consorzio e dell’assunzione degli obblighi di applicazione, dichiarazione e versamento del contributo, sicché in mancanza di tale attestazione e di elementi documentali sulla natura del rapporto con il cessionario l’esenzione non può ritenersi provata [produttore di film plastici che ha ceduto bobine di film cosiddetto jumbo deducendone la destinazione a converter per la ribobinatura, destinazione accertata dal consulente tecnico d’ufficio come prevalente ma non esclusiva, senza produrre le attestazioni di esenzione].
Ai fini del contributo ambientale dovuto al consorzio nazionale degli imballaggi la qualificazione di un prodotto come imballaggio dipende dalla sua funzione oggettiva di contenimento, protezione, manipolazione o consegna delle merci, a prescindere dalla fase di commercializzazione e dalla natura primaria, secondaria o terziaria dell’imballaggio, sicché, quando la funzione unitaria dell’imballaggio non consente di distinguerne i componenti, il contributo è dovuto sull’intero peso del prodotto ceduto, compreso il mandrino sul quale è avvolto il film plastico, che costituisce anch’esso imballaggio perché inscindibilmente collegato al prodotto e necessario alla sua consegna e vendita.
La riduzione della sanzione pecuniaria prevista dal regolamento del consorzio nazionale degli imballaggi per l’infedele dichiarazione del contributo ambientale presuppone, oltre a un’omissione non superiore al 10% del contributo dichiarato su base annua, l’integrale accettazione da parte del consorziato dei risultati della verifica relativa al periodo di riferimento, sicché non spetta al consorziato che abbia contestato parte dell’accertamento e versato in ravvedimento operoso soltanto la parte riconosciuta, né la sanzione può essere commisurata alle sole somme contestate e non versate.
Il contributo ambientale del consorzio nazionale degli imballaggi esposto in fattura, essendo richiesto al cliente in diretta connessione con la cessione degli imballaggi o dei beni imballati e non costituendo un onere autonomo o estraneo al sinallagma contrattuale, è corrispettivo di una prestazione accessoria ai sensi degli artt. 12 e 13 d.P.R. 633/1972, concorre a formare la base imponibile e sconta l’imposta sul valore aggiunto con l’aliquota applicabile all’operazione principale.
La qualificazione del bene ceduto come semilavorato non è di per sé idonea a escludere l’obbligo di applicare il contributo ambientale dovuto al consorzio nazionale degli imballaggi, perché il semilavorato può essere ceduto anche ad autoproduttori, che ai fini della disciplina consortile sono equiparati agli utilizzatori, con conseguente configurabilità di una prima cessione soggetta a contributo.
Il contributo ambientale dovuto al consorzio nazionale degli imballaggi è prelevato dal produttore in occasione della prima cessione, cioè della cessione nel territorio nazionale dell’imballaggio finito dall’ultimo produttore al primo utilizzatore ovvero del materiale di imballaggio dal produttore di materia prima o di semilavorati a un autoproduttore, sicché il produttore del semilavorato ceduto ad altro produttore non è tenuto al versamento, che avviene al momento della cessione al primo utilizzatore dell’imballaggio realizzato con quel semilavorato.
La consulenza tecnica di parte costituisce una semplice allegazione difensiva a contenuto tecnico priva di autonomo valore probatorio, e tale natura non muta quando il consulente, escusso come testimone, si limiti a riferire le conclusioni raggiunte nella perizia.