La delibera di approvazione del bilancio vincola tutti i soci anche quanto all’esistenza dei crediti della società nei loro confronti che vi siano chiaramente indicati, ma la sola iscrizione della voce «crediti verso socio» nello stato patrimoniale non prova il titolo della dazione; ne consegue che la società che agisca per la restituzione di somme erogate al socio [che ne deduca la percezione a titolo di distribuzione di utili] deve provare, ai sensi dell’art. 2697 c.c., l’esistenza di un rapporto di mutuo, e a tal fine non bastano le dichiarazioni generiche dell’amministratore riportate nel verbale assembleare, perché il vincolo derivante dalla delibera di approvazione del bilancio non si estende alle dichiarazioni rese nel corso della discussione.