Nel procedimento previsto dall’art. 2409 c.c., la scelta dell’amministratore di avviare un nuovo ramo di attività [il settore sanitario privato accanto a quello in convenzione con il servizio pubblico] non è sindacabile nel merito, ma l’avvio di tale attività in assenza di un piano industriale o finanziario, con utilizzo promiscuo di personale e risorse e senza una contabilità separata che consenta di distinguere costi e ricavi dei diversi rami, fonda il sospetto di inadeguatezza degli assetti organizzativi, amministrativi e contabili richiesti dall’art. 2086, comma 2, c.c., perché rende non informate le scelte gestorie ed espone l’attività principale al rischio di indebitamento. Tale sospetto, unito alla reiterata irregolarità nell’approvazione dei bilanci e ad anomalie contabili idonee ad alterare il risultato d’esercizio, giustifica l’ispezione giudiziale dell’amministrazione.