Nel procedimento previsto dall’art. 2409 c.c. promosso dal socio di minoranza di s.r.l., l’approvazione dei bilanci arretrati intervenuta soltanto dopo la proposizione del ricorso non elimina l’attualità dell’irregolarità denunciata quando le relative delibere siano state adottate in violazione delle norme statutarie sulla convocazione [inviata a un indirizzo PEC non più operativo e poi rinnovata senza rispettare il termine statutario di preavviso], perché in tal modo l’organo amministrativo continua a impedire al socio la partecipazione consapevole all’assemblea. Tale irregolarità, unita all’inadempimento parziale delle richieste di controllo del socio ai sensi dell’art. 2476, comma 2, c.c. e a operazioni con parti correlate dai contorni non trasparenti [la vendita di immobili sociali a una società amministrata da un familiare dell’amministratore], giustifica la disposizione dell’ispezione giudiziale, estesa alla verifica dell’adeguatezza degli assetti organizzativi, amministrativi e contabili ai sensi dell’art. 2086, comma 2, c.c.