Nell’azione di responsabilità promossa dal curatore ai sensi dell’art. 146 l. fall., qualora dalle scritture contabili risulti che il valore del magazzino è stato pressoché azzerato in un breve periodo senza che vi corrispondano ricavi o altre contropartite contabili [e i beni non siano stati rinvenuti dalla curatela], spetta agli amministratori, in ragione della natura contrattuale della loro responsabilità ai sensi dell’art. 1218 c.c., dimostrare di avere adempiuto l’obbligo di conservazione dei beni sociali e giustificare la sorte dei beni mancanti, mentre non grava sulla curatela l’onere di individuare specificamente i singoli beni sottratti o i singoli atti di distrazione.