In caso di successione di tariffe professionali forensi, la liquidazione degli onorari va effettuata in base alla tariffa vigente al momento in cui le attività professionali sono state condotte a termine, identificandosi tale momento con quello dell’esaurimento dell’intera fase di merito o, per il caso in cui le prestazioni siano cessate prima, con il momento di tale cessazione, mentre gli onorari nel giudizio di legittimità vanno liquidati con riferimento al tempo dell’esaurimento di tale giudizio, con la conseguenza che, ove la liquidazione sia fatta dal giudice del rinvio, restano irrilevanti eventuali mutamenti della tariffa successivamente intervenuti.
In tema di spese processuali, il giudice del rinvio si deve attenere al principio della soccombenza applicato all’esito globale del processo, piuttosto che ai diversi gradi del giudizio ed al loro risultato, sicché non deve liquidare le spese con riferimento a ciascuna fase del giudizio, ma in relazione all’esito finale della lite.
L’azione di restituzione delle somme pagate in esecuzione di una sentenza successivamente cassata non si inquadra nell’istituto della condictio indebiti di cui all’art. 2033 c.c.; ne consegue che gli interessi legali sulle somme da restituire decorrono dalla data del pagamento e non dalla domanda.