Il curatore speciale nominato ai sensi degli artt. 78 ss. c.p.c. non riveste la qualità di ausiliario del giudice, ma opera quale rappresentante ex lege dell’ente nel cui interesse è nominato; ne consegue che l’istanza di liquidazione del compenso da parte del giudice che lo ha nominato è inammissibile, non trovando applicazione l’art. 52 disp. att. c.p.c., dovendo il curatore richiedere il pagamento all’ente rappresentato ed eventuali controversie essere devolute al giudice competente per valore.