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Tribunale di Milano, 3 Giugno 2020, n. 3110/2020

Presunzione di danno da cartello e onere della prova della specifica lesione nell’azione risarcitoria antitrust

Tribunale di Milano, 3 Giugno 2020, n. 3110/2020
Presunzione di danno da cartello e onere della prova della specifica lesione nell’azione risarcitoria antitrust

La presunzione relativa di cui all’art. 14, comma 2, d.lgs. n. 3/2017, secondo la quale la violazione del diritto della concorrenza consistente in un cartello cagiona un danno, determina un’inversione dell’onere della prova: dimostrata l’esistenza del cartello, l’attore è sollevato dall’onere di provare che esso ha prodotto un danno in termini generali, e spetta all’autore della violazione dimostrare il contrario. La presunzione non esonera tuttavia l’attore dall’onere di provare la specifica lesione subita nella propria sfera giuridica (il titolo individuale al risarcimento) e il concreto ammontare del danno, e quindi di appartenere agli operatori economici concretamente pregiudicati dalla condotta anticoncorrenziale.

Il nesso causale tra l’intesa e il danno lamentato va verificato ponendosi in uno scenario controfattuale, chiedendosi che cosa sarebbe probabilmente accaduto in assenza dell’infrazione. È pertanto escluso il nesso tra il sovrapprezzo derivante da un’intesa e il danno consistente nell’espropriazione forzata dei beni del garante che abbia integralmente omesso di adempiere le obbligazioni garantite, perché egli si sarebbe trovato nella medesima posizione di debitore esecutato anche in assenza dell’infrazione; in mancanza di un effettivo pagamento, volontario o forzato, del sovrapprezzo non è configurabile alcun danno. L’interesse a impedire nuove esecuzioni per crediti che si assumono comprensivi del sovrapprezzo può trovare tutela, in ipotesi, in un’azione di accertamento diretta alla rideterminazione in riduzione dei crediti sulla base di fatti sopravvenuti al giudicato.

Non può dichiararsi la nullità totale, per violazione dell’art. 101 TFUE, dell’accordo di ricognizione di debito e di concessione di garanzie relativo a crediti effettivamente esistenti sul presupposto che l’intesa vietata abbia artificiosamente innalzato i prezzi dei beni forniti, perché la causa del negozio non può dirsi integralmente illecita. La nullità parziale, mediante scomputo dell’eventuale sovrapprezzo, non può essere dichiarata d’ufficio quando l’attore abbia insistito per la nullità totale, perché la declaratoria della nullità parziale, con effetto conservativo di parte del negozio, contrasterebbe con il petitum caducatorio e integrerebbe un vizio di ultrapetizione.

I soci di una società di capitali non sono legittimati a chiedere il risarcimento dei danni al terzo che con il suo comportamento illecito abbia danneggiato il patrimonio sociale, perché la perfetta autonomia patrimoniale inerente alla personalità giuridica riserva alla sola società l’azione risarcitoria, mentre la riduzione del valore della partecipazione e la compromissione della redditività dell’investimento costituiscono mero riflesso di quel pregiudizio. Ammettere l’azione dei soci configurerebbe un duplice risarcimento per lo stesso danno; per il socio il ristoro dei danni sociali è destinato a realizzarsi nella medesima maniera indiretta in cui si è prodotto il suo pregiudizio.

Chiunque, impresa o consumatore, ha diritto di chiedere il risarcimento del danno subito a causa di una violazione degli artt. 101 o 102 TFUE quando esiste un nesso di causalità tra il danno e l’intesa o la pratica vietata. Il risarcimento mira a porre il danneggiato nella posizione in cui si sarebbe trovato se l’infrazione non fosse stata commessa, sicché il danno si accerta e si quantifica mediante un’analisi differenziale tra la situazione reale e uno scenario controfattuale, secondo lo standard della certezza probabilistica.

Data Sentenza: 03/06/2020
Carica: Presidente
Giudice: Caterina Macchi
Relatore: Carmelo Barbieri
Registro: RG 7055 / 2018
Allegato:
Stampa Massima
Data: 21/04/2022
Massima a cura di: Carmine Di Benedetto
Carmine Di Benedetto

Dottorando di ricerca in Diritto privato, diritto romano e cultura giuridica europea presso l'Università di Pavia. Laurea in Giurisprudenza (110/110 con lode) presso Università Commerciale Luigi Bocconi, Milano, 2013. Exchange Student presso The George Washington University School of Law, Washington, D.C., Stati Uniti, 2012. Iscritto all'Ordine degli Avvocati di Milano.

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